STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI: cos'è ed a cosa serve?

Quadro di Legislazione Tecnica sullo stato
legittimo degli immobili: cosa è, a cosa serve, certificazione, contenuti del
modello per la dichiarazione.
La regolarità
urbanistica della preesistenza costituisce il presupposto necessario per la
realizzazione di interventi edilizi e generalmente per l’utilizzo e la
circolazione degli immobili. Il rilascio delle autorizzazioni, il trasferimento
della proprietà, l’ottenimento delle agevolazioni fiscali legate agli
interventi che interessano l’immobile (c.d. bonus fiscali - vedi però Conformità urbanistica interventi
Superbonus: le nuove regole semplificate) sono infatti subordinati,
di regola, alla sua conformità alle norme urbanistiche, edilizie e alle altre
ulteriori norme finalizzate alla tutela di specifici vincoli dell’area o
dell’immobile.
Per dare certezza giuridica alla situazione di conformità, il D.L. 76/2020 ha fissato delle
regole specifiche, inserendo il comma 1-bis dell’art. 9-bis, D.P.R. 380/2001 che per la prima volta ha
definito lo “stato legittimo dell’immobile”.
Tale comma prevede
testualmente quanto segue.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o
che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo
intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento
edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le
disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non
sia disponibile copia.
IMMOBILI CON TITOLO
EDILIZIO - Dal primo periodo del predetto comma 1-bis, si evince la
regola generale secondo cui lo stato legittimo dell'immobile o
dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo. Nello
specifico si tratta:
- del titolo che ha abilitato o legittimato la costruzione o l’ultimo
intervento effettuato sull’immobile o sull’unità immobiliare;
- dei titoli successivi relativi ad interventi parziali.
Immobili condonati - Dal
riferimento contenuto nella norma “al titolo che ha legittimato l’immobile”
discende che lo stato legittimo si configura anche nel caso di immobile
condonato (ciò che una parte della giurisprudenza invece escludeva). La disposizione
conferma quanto espresso nella Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/08/2003, n. 4174, secondo cui ai sensi della L. 28/02/1985, n. 47,
e L. 23/12/1994, n. 724 (leggi
sul primo e secondo condono edilizio), “la procedura di sanatoria comporta
l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente
inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera
commerciabilità” (il concetto può ritenersi esteso anche al terzo condono
disciplinato dall’art. 32, D.L. 269/2003).
Parte
fiscalizzata - Dubbi potrebbero invece rimanere nel caso di
fiscalizzazione dell’illecito ai sensi degli artt. 33 e 34, D.P.R. 380/2001, che prevede la possibilità di sostituire la
rimozione della porzione abusiva dell'immobile con una sanzione pecuniaria nel
caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la restante
parte.
Ed infatti, da un lato, la citata Circ. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/08/2003, n. 4174, dichiara che per le opere eseguite in
parziale difformità per le quali, non potendo procedere alla demolizione per il
pregiudizio alla parte eseguita in conformità, è stata applicata una sanzione
pari al doppio del costo di produzione (artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001) partecipa alla volumetria e sagoma sulla
quale si può legittimamente intervenire anche la parte oggetto di applicazione
della sanzione.
Dall’altro la giurisprudenza non è concorde sul punto, ed anzi è prevalente
l’orientamento secondo cui:
- il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie
abusive possano essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il
carattere antigiuridico (si veda ad esempio C. Stato 29/09/2011, n. 5412);
- la fiscalizzazione dell’illecito non equivale ad una “sanatoria” dell'abuso
edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito, né
autorizza il completamento delle opere realizzate, venendo le parti abusive
tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione di conservazione di
quelle realizzate legittimamente (C. Cass. pen. 13/01/2020, n. 844; C. Cass. pen. 21/06/2018, n. 28747).
In caso di fiscalizzazione sussiste dunque un (seppur remoto) rischio di
invalidazione dello stato legittimo dell’immobile.
Lievi difformità dal
titolo (tolleranze costruttive) - Lo stato legittimo non viene
inficiato da eventuali lievi difformità dal titolo rientranti nelle c.d.
tolleranze che, ai sensi dell’art. 34-bis, D.P.R. 380/2001 (anch’esso inserito
dal D.L. 76/2020), non costituiscono
violazioni edilizie.
Per approfondimenti sulle tolleranze costruttive e sulle relative modalità di
calcolo si vedano Tolleranze costruttive: calcolo
dell’entità, contestualità e retroattività e Tolleranze costruttive: calcolo
dell’entità dell’abuso e applicazione del limite del 2%.
Autorizzazioni
specifiche - Lo stato legittimo dell’immobile dal punto di vista urbanistico
richiede anche il rispetto delle norme di settore, come quelle strutturali, di
quelle poste a tutela di specifici vincoli e quindi l’esistenza e la conformità
agli atti specifici che costituiscono il presupposto per la validità del titolo
edilizio, quali le autorizzazioni antisismica, paesaggistica, idrogeologica,
ecc.
IMMOBILI PRIVI DI
TITOLO EDILIZIO - L’art. 9-bis, D.P.R. 380/2001, comma 1-bis,
secondo periodo contiene le regole da applicare per l’individuazione dello
stato legittimo per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.
Per l’individuazione di tali immobili si veda Immobili ante 1967, quando è
necessario il titolo edilizio.
Immobili ante ‘67 o
ante ‘42 - La disposizione individua in questi casi lo stato legittimo come “quello
desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata
la provenienza”.
L’espressione adoperata “desumibile” lascia intendere che in tali casi
l'individuazione dello stato legittimo, pur nel rigore necessario, potrebbe non
richiedere lo stesso livello di oggettività e certezza che si ha in presenza di
un incontrovertibile titolo edilizio.
Quanto ai mezzi per desumere lo stato legittimo, si può osservare che la
documentazione indicata dalla norma non è tassativa, benché vi sia una sorta di
gerarchia. Infatti, il primo dato da considerare sono le informazioni
catastali di primo impianto. Solo in alternativa (o a completamento, in una
prospettiva più elastica) è possibile ricorrere agli “altri documenti
probanti” che vengono indicati dalla disposizione in maniera
esemplificativa, non tassativa e senza preferenze a priori.
Ci si riferisce, così, a riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti
d’archivio, o altro atto, pubblico o privato.
Data la clausola particolarmente aperta, fra tali documenti non si può
escludere la rilevanza di informazioni catastali “non di primo impianto”.
Essenziale, in ogni caso, è che della documentazione invocata sia “dimostrata
la provenienza”.
Tali documenti sono poi accompagnati dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali.
Non disponibilità del
titolo - Infine il terzo periodo del comma 1-bis in discorso
prevede la possibilità di ricorrere ai mezzi di prova alternativi laddove via
sia la prova dell’esistenza del titolo ma non vi sia copia dello stesso.
LA CERTIFICAZIONE - Ad
integrazione delle disposizioni sopraesposte, l’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, seppur riferito alle
tolleranze costruttive, indica quali soggetti possono redigere la
dichiarazione di stato legittimo e per quali casi la stessa è richiesta.
L’articolo prevede infatti che le tolleranze esecutive, realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato
legittimo degli immobili:
- nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie;
- ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti
aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali.
In sostanza, il
tecnico abilitato certifica che l’immobile si trova nello stato legittimo, e
che pertanto non vi sono difformità rispetto al titolo edilizio con il quale è
stato realizzato/sanato o con il quale sono stati realizzati interventi
parziali successivi, esclusi i casi di lievi difformità rientranti nelle
tolleranze che, comunque, devono essere dichiarate.
Contenuto e modello di
dichiarazione - La dichiarazione di “stato legittimo” dell'immobile è dunque
una dichiarazione asseverata, per la quale non vi è un modello
predefinito, in cui vengono riportati essenzialmente:
- i dati del tecnico asseverante;
- i dati di catastali e di localizzazione dell’immobile e/o delle unità
immobiliari;
- i titoli edilizi che hanno autorizzato gli interventi sull’immobile o sulle
unità immobiliari (o dichiarazione che non sono stati reperiti titoli
abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di
titoli abilitativi, con riferimenti ai dati di primo impianto catastale o alle
altre fonti indicate dall'art. 9-bis del D.P.R. 380/2001);
- informazioni urbanistiche, eventuali vincoli, ecc.;
- eventuali tolleranze costruttive;
- eventuali note del tecnico;
- eventuali allegati a discrezione del tecnico;
- dichiarazioni finali (cioè l’asseverazione vera e propria).
Uso della
dichiarazione - Dal quadro sopraesposto discende in sintesi che la
certificazione può essere utilizzata:
A) per le pratiche
edilizie: come sopra evidenziato la dichiarazione dello stato legittimo va
inserita nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e
segnalazioni edilizie. Sul punto si evidenzia che attualmente, mentre la
modulistica della CILA (tranne che per alcune Regioni, come ad esempio
l’Umbria) non richiede alcuna dichiarazione in tal senso, il modello della SCIA
prevede, ma tra le dichiarazioni del committente e non tra quelle del
tecnico, la dichiarazione della conformità dell’immobile al titolo edilizio
preesistente;
B) nelle
compravendite, nel qual caso consiste in una dichiarazione asseverata dal
tecnico abilitato secondo il modello sopra indicato.
Inoltre, la
dichiarazione asseverata può essere utile ai fini dell’ottenimento dei bonus
fiscali previsti per determinati interventi da effettuare sugli immobili e in
qualsiasi altra occasione in cui si ritenga opportuno produrre un documento che
attesti la conformità urbanistica dell'immobile.