GENERAL CONTRACTOR, PAGAMENTI AI PROFESSIONISTI E REGIME IVA

Focus sulla qualificazione giuridica dei rapporti che possono instaurarsi tra committente, General contractor e professionista ai fini dell’incarico e del pagamento delle parcelle e sul relativo regime IVA.
Molti committenti, a causa della complessità che scaturisce
dalle norme e dagli adempimenti concernenti il Superbonus - soprattutto per
lavori molto articolati e/o afferenti grandi complessi immobiliari - si
rivolgono ai cc.dd. “General contractors” (abbreviato GC, in italiano
“Contraenti generali”), che si occupano di gestire tutti i rapporti con le
diverse imprese e con i professionisti coinvolti.
In relazione all’incarico e al pagamento della parcella del
professionista si delineano tre diverse opzioni, che verranno di seguito
approfondite:
1) la modalità diretta, in cui il committente “reale”
conferisce direttamente l’incarico al professionista;
2) il mandato senza rappresentanza, in cui il GC agisce in
nome proprio e per conto del committente;
3) il mandato con rappresentanza, in cui il GC agisce in
nome e per conto del committente.
MODALITÀ DIRETTA– Tale modalità consente di bypassare il
General contractor conferendo l’incarico direttamente dal committente “reale”
al professionista, con conseguente emissione della fattura del professionista
al committente.
In tale maniera, tuttavia, qualora il committente voglia
optare per lo sconto o la cessione, costringerebbe anche i professionisti alla
gestione burocratica dei relativi adempimenti e a sopportarne l’onere
finanziario.
D’altra parte, in caso di rinuncia da parte del committente
all’opzione dello sconto sulle spese professionali, vi sarebbe un esborso
finanziario per il pagamento di tali fatture.
Qualora dunque il committente voglia optare per lo sconto in
fattura e il professionista non abbia intenzione di offrire tale possibilità,
lo schema suggerito e maggiormente adottato in questo momento è quello del
mandato senza rappresentanza, in cui il GC incarica il professionista in nome
proprio ma per conto del committente
MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA– Questa modalità si articola
invece in tre fasi:
1) il committente dà mandato al GC di provvedere
all’incarico del professionista;
2) il professionista fattura le prestazioni al GC, che
provvede al pagamento;
3) il GC rifattura le prestazioni al committente senza
ricarico, distinguendole dal compenso fatturato direttamente dal GC per i
lavori.
La strada del mandato senza rappresentanza appare
percorribile a condizione che il riaddebito delle prestazioni professionali sia
reso completamente trasparente sia a livello di preventivo/contratto che di
successiva fatturazione, tramite una precisa e dettagliata esposizione degli
oneri tecnici.
Affinché il ribaltamento dei costi sia correttamente
eseguito occorre che il mandatario si limiti al mero riaddebito, senza
aggiungere ulteriori prestazioni diverse e nuove, che oltre a non essere
detraibili (cfr. Interpelli 254 e 261/2021) andrebbero fatturate applicando il
regime proprio della prestazione complessivamente resa.
Data poi la natura intellettuale, nonché riservata agli
iscritti agli Albi, dei servizi tecnico-professionali erogati, si ritiene che
il riaddebito debba essere eseguito con le stesse diciture di cui alle fatture
dei professionisti e con indicazione dei nominativi dei medesimi.
Merita inoltre particolare attenzione il fatto che, da un
punto di vista civilistico, l’art. 1705 del Codice civile, comma 2, preveda che
il mandato sia senza rappresentanza solo se i terzi non entrano in rapporto con
il mandante, di conseguenza si rivela necessario evitare che i terzi
professionisti ricevano direttamente dal committente l’incarico di esecuzione
delle loro prestazioni tecniche.
Mandato senza rappresentanza e sconto in fattura- Gli
Interpelli 254 e 261/2021 hanno riconosciuto la praticabilità dello sconto in
fattura, da parte del GC, anche per la rifatturazione dei compensi
professionali, a condizione che “gli effetti complessivi siano i medesimi di
quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti avessero direttamente
effettuato lo sconto al committente beneficiario dell’agevolazione”.
Un nodo da sciogliere resta quello relativo al concetto di
“effetti medesimi”, richiamato dall’Agenzia delle entrate nel citato Interpello
254/2021.
A tal proposito, qualora la natura di mandatario senza
rappresentanza in capo al GC non venga confermata dall’Agenzia delle entrate,
verrebbero conseguentemente meno gli “effetti medesimi” a cui collegare la
praticabilità dello sconto in fattura.
Per questo motivo è importante che nella fattispecie del
mandato senza rappresentanza sia il GC ad incaricare il professionista.
Il rapporto ai fini IVA– Ai fini IVA, il rapporto tra il
mandante e il mandatario, che in questo caso unisce committente e GC, è caratterizzato
da una sorta di “finzione giuridica” in base alla quale le prestazioni rese o
ricevute tra il mandante (committente) e il mandatario (GC) e tra il mandatario
(GC) e il terzo (professionista) - e viceversa - mantengono la stessa natura
oggettiva e il medesimo regime IVA (Risoluzione Agenzia Entrate 30/07/2002, n.
250/E, Risoluzione Ministero delle finanze 11/02/1998 n. 6).
Ne segue che, il servizio oggetto del contratto di mandato
ai fini IVA rimane lo stesso in entrambi i passaggi, dal terzo prestatore del
servizio al mandatario e da quest’ultimo al mandante.
Sul punto si ricorda poi che la Circolare 71/E/2000 ha
precisato che alle prestazioni professionali si applica l’aliquota IVA del 22%
perché non relative alla realizzazione dell’intervento, ma a questo collegate
in maniera indiretta (non possono quindi essere fatturate con la stessa
aliquota IVA dei lavori, che nella maggior parte dei casi sarà quella ridotta del
10%).
Quanto sopra influisce pure sul calcolo dei massimali,
poiché l'IVA (se il committente è un privato o un condominio, comunque non un
soggetto IVA) rientra nel plafond di spesa a disposizione.
In altri termini, la rifatturazione delle prestazioni
professionali da parte del GC al committente, nel caso di mandato senza
rappresentanza, è dunque soggetta alla medesima aliquota IVA del 22% (salvo il
regime forfettario), considerato che il flusso delle prestazioni di servizi tra
terzi, mandatario e mandante è caratterizzato dalla medesima natura oggettiva e
medesimo regime IVA.
MANDATO CON RAPPRESENTANZA– Una terza strada si ipotizza
invece nella situazione in cui il committente dia mandato al GC di provvedere
al pagamento della parcella del professionista, ponendosi in questo caso il GC
come un mero delegato a pagare i professionisti in via anticipata, in nome e
per conto del committente.
Tale situazione, dal punto di vista giuridico, andrebbe a
configurare un mandato con rappresentanza, con la conseguenza che la sua
fatturazione al committente dovrebbe essere effettuata in base all’art. 15 del
D.P.R. 633/1972, comma 1, come rimborso delle anticipazioni compiute in nome e
per conto del committente, in quanto somme escluse dalla base imponibile IVA.
Appare dunque probabile che qualora il rapporto tra GC e
committente venga qualificato come “mandato con rappresentanza”, lo sconto in
fattura possa non essere concesso da parte del GC, dovendosi considerare la sua
fatturazione nei confronti del committente come un mero rimborso spese.
In conclusione, qualora il GC provveda al pagamento della
fattura in virtù di una “delega di pagamento” compresa nel mandato, la
criticità sarebbe dovuta al fatto che gli importi rifatturati dal GC al
committente dovrebbero qualificarsi come “rimborsi spese”, per i quali non è
certa la detraibilità, dato che non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte dell'Agenzia
entrate.