SUPERBONUS E GC: CHIARIMENTI SU STUDIO DI FATTIBILITÀ E MANDATO CON RAPPRESENTANZA

L’Agenzia delle entrate
(Interpello 480/2021) torna a pronunciarsi sull’applicabilità del Superbonus
nei rapporti tra General contractor, committente e professionista: chiarimenti
su detraibilità spese per lo studio di fattibilità e sullo schema del mandato
con rappresentanza.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’Interpello 480/2021, ha
fornito chiarimenti circa la possibilità per i “General Contractor”
(abbreviato GC, in italiano “Contraenti generali”) di poter fruire del
Superbonus mediante la modalità dello “sconto in fattura”, in relazione
ad un rapporto con un Condominio configurato in una fase iniziale come “mandato
senza rappresentanza” e in quella successiva come “mandato con
rappresentanza”.
VICENDA – Nel caso di specie, in una prima fase, un Condominio ha conferito
ad una società un mandato senza rappresentanza per la
realizzazione di uno “studio di fattibilità”, comprendente una
valutazione preventiva e di massima sullo stato dell'edificio, l'indicazione
degli elementi di fatto che determinano le inefficienze energetiche e
l'individuazione delle opere e degli interventi prospettabili per il
miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio.
In tale fase la società, in nome proprio, ha affidato lo “studio di
fattibilità” ad un tecnico indipendente, dotato delle competenze e
conoscenze necessarie per l'espletamento dell'incarico.
Il tecnico, all'ultimazione delle prestazioni, ha emesso la fattura nei
confronti della società, che ha provveduto al pagamento della stessa.
Con riferimento alle attività successive alla delibera di esecuzione dei
lavori, la società istante ha operato come “General Contractor”, agendoin
nome e per conto del Condominio per il pagamento delle fatture emesse
dal progettista e dai professionisti.
MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA – Nella prima fase del caso di
specie si configura lo schema giuridico del mandato senza
rappresentanza, secondo cui, dal punto di vista della fatturazione, i
professionisti addebitano la propria prestazione al GC, che ribalta il costo
del servizio sui beneficiari dell'agevolazione.
L’Agenzia delle entrate, confermando quanto già affermato nelle risposte agli
Interpelli 254 e 261 del 2021, ha ribadito che tali importi riaddebitati sono
detraibili, in quanto costituiscono parte integrante del corrispettivo per il
servizio fornito dal GC al committente.
L’Agenzia ribadisce peraltro che per essere agevolabili, le spese devono essere
caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno
diritto alla detrazione, e quindi che tra le predette spese non rientrano
eventuali compensi riconosciuti al GC per lo svolgimento di attività di
supporto e coordinamento generale.
Per quanto riguarda il caso di specie, è stato affermato inoltre che la
detrazione delle spese per lo “studio di fattibilità”, in quanto spesa
professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori, sia ammessa
con la modalità dello sconto in fattura, ferma restando la sussistenza
degli ulteriori requisiti previsti.
Ovviamente, quanto sopra a condizione che i lavori vengano poi svolti e portati
a termine.
MANDATO CON RAPPRESENTANZA – Per quanto concerne la
possibilità di applicare le previsioni in materia di “sconto sul
corrispettivo dovuto” con riferimento alle spese anticipate dal GC in nome
e per conto del Condominio e poi riaddebitate per intero al momento
dell'emissione del saldo dei lavori, l’Agenzia delle entrate, nell’Interpello
480/2021, non ha fornito chiarimenti specifici.
Sembra comunque ragionevole affermare che qualora il rapporto tra GC e committente
venga ricondotto allo schema del “mandato con rappresentanza”, lo sconto
in fattura possa non essere concesso da parte del GC, dovendosi considerare il
suo riaddebito nei confronti del committente come un mero rimborso spese.
Nell’Interpello viene confermato quanto da noi già affermato in merito alla
applicabilità dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972, comma 1, alla
fattispecie del mandato con rappresentanza.
Laddove il progettista incaricato stipuli il contratto direttamente con il
Condominio, ma quest'ultimo deleghi il GC al pagamento del compenso dovuto in
nome e per conto dello stesso, in forza di un mandato con
rappresentanza:
·
il professionista dovrà emettere fattura a nome del Condominio committente;
·
il GC riaddebiterà le relative somme allo stesso senza applicazione
dell'IVA, in quanto rimborso spese.
Ai sensi dell'articolo 15, del D.P.R. 633/1972, comma 1, infatti, sono
escluse dal computo della base imponibile, ai fini IVA, “le somme dovute a
titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della
controparte, purché regolarmente documentate”.
In buona sostanza, nello schema del mandato con rappresentanza, nel quale
il professionista è incaricato direttamente dal committente, non può esserci
sconto in fattura a meno che questo non sia concesso dal professionista stesso.