ECO-SISMABONUS NEI TERRITORI COLPITI DA SISMA: QUESITI E SOLUZIONI AGENZIA ENTRATE

Nuova Guida Agenzia
entrate luglio 2021, quello che c’è da sapere su Sismabonus rafforzato,
progetto, computo metrico e SAL, conformità urbanistica, funzionamento impianti
termici.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato (luglio 2021) un documento nel quale
approfondisce, sotto forma di domande e risposte, diversi aspetti relativi alla
fruizione del Superbonus relativamente agli edifici danneggiati da eventi
sismici.
Di seguito una sintesi degli aspetti più interessanti.
SISMABONUS RAFFORZATO, FUNZIONAMENTO (risposte 1, 4 e 19)
Il c.d. “Sismabonus rafforzato” (comma 4-ter, art. 119 del D.L. 34/2020) compensa la rinuncia al contributo per
la ricostruzione qualora il contribuente manifesti la volontà di
fruire delle agevolazioni fiscali in alternativa al contributo, vedendosi così
riconoscere un incremento degli importi massimi detraibili nella misura del 50%
in più.
Vedi anche Risoluzione Agenzia entrate 23/04/2021, n. 28/E.
Viene quindi aumentato il limite di spesa e non l’aliquota di detrazione (vedi
esempi qui Sismabonus e contributi per la
ricostruzione, compatibilità e chiarimenti).
Viceversa, in relazione ad un intervento per il quale si ricorre al
beneficio fiscale pari al 110%, attuato su un immobile già assistito per le
stesse opere, o comunque per una parte di queste, dal contributo per la
ricostruzione, secondo i massimali previsti e nel rispetto delle procedure
previste, non è possibile portare in detrazione l’intera spesa ma solo
l’eccedenza rispetto al contributo per la ricostruzione.
Qualora il contribuente intenda eseguire nuove ulteriori lavorazioni, ma questi
abbia già percepito il contributo per la ricostruzione e alla data del 01/07/2020
i lavori di rimessa in pristino del fabbricato siano stati conclusi nonché le
relative spese siano già state sostenute, la fruizione delle agevolazioni
fiscali maggiorate è esclusa.
SISMABONUS RAFFORZATO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO (risposte 2, 20, 21,
22 e 23)
Nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus “rafforzato”, il
professionista è obbligato a trasmettere con le modalità stabilite da ciascuna
struttura impegnata nei processi di ricostruzione la dichiarazione del
proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di rinuncia al contributo per la
ricostruzione.
Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle
agevolazioni fiscali.
Se è stata presentata domanda di contributo ma non ancora emanato il
provvedimento, è possibile rinunciare al contributo tramite la suddetta
dichiarazione.
Nell’ipotesi in cui il contributo per la ricostruzione sia stato riconosciuto
ed erogato al soggetto rinunziante, anche solo parzialmente, questi è tenuto
al rimborso delle somme già riscosse, maggiorate degli interessi
legali, secondo le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei
processi di ricostruzione.
In caso di rigetto della domanda di contributo per la ricostruzione, non è
possibile beneficiare degli incentivi fiscali in misura maggiorata.
La rinuncia può essere revocata entro i termini di presentazione della
domanda di ammissione a contributo per la ricostruzione, a condizione che per
effetto della rinuncia non si sia già usufruito delle detrazioni fiscali
alternative.
SISMABONUS RAFFORZATO, CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE (risposte 8, 9, 10, 11
e 17)
Per poter usufruire del Sismabonus rafforzato occorre che:
·
il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta);
·
il livello del danno sia tale da determinare l’espressione del giudizio di
inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di inagibilità
corrispondente a B, C o E. Le agevolazioni fiscali maggiorate non competono per
gli edifici con scheda AeDES esito A, D o F.
La dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e la scheda AeDES con esito di inagibilità
corrispondente a B, C o E, devono essere conservate dal contribuente ed
esibite in caso di controlli fiscali.
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (risposta 6)
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, la detrazione si applica, nei
limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi
di “completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato
che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece,
agevolabili.
A tal fine, si ritiene non rilevante l’eventuale circostanza che il contributo
sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l’intervento “principale”,
in quanto le spese di completamento, eventualmente rimaste fuori dal
contributo, possono trovare copertura nelle agevolazioni fiscali essendo
rimaste effettivamente a carico del contribuente.
PROGETTO UNITARIO, COMPUTO METRICO, FATTURAZIONE (risposte 7, 12,
13 e 27)
Se occorre modificare il progetto per adeguarlo agli interventi rientranti nel
Sismabonus o nell’Ecobonus, non è necessaria la ripresentazione del
progetto così adeguato alle strutture impegnate nei processi di
ricostruzione, a condizione che il tecnico incaricato attesti la
mancata introduzione di modifiche sostanziali dal punto di vista della
sicurezza strutturale al progetto già approvato.
Ai fini del Superbonus, il professionista incaricato alla presentazione
dell’istanza relativa al contributo per la ricostruzione dell’edificio
danneggiato dal sisma deposita, secondo le modalità stabilite da ogni struttura
impegnata nei processi di ricostruzione, un unico progetto presso gli
enti preposti (uffici commissariali o comuni territorialmente
competenti) corredandolo di tutta la documentazione richiesta dalle rispettive
norme di riferimento e dichiarando di voler fruire del Superbonus per la parte
eccedente il contributo per la ricostruzione concesso.
È possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico
computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché al
contributo per la ricostruzione, ferma restando la chiara riferibilità,
nell’ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo per
la ricostruzione e quelle eccedenti ammesse al Superbonus.
Per i lavori energetici, sebbene sia auspicabile la predisposizione di uno
specifico computo metrico, può parimenti essere utilizzato il computo metrico
generale, a condizione che contenga chiaramente esplicitati i costi onnicomprensivi
degli interventi al fine di consentire la verifica sia del rispetto dei costi
massimi ammissibili che la verifica della congruità dei costi specifici
unitari.
Non è necessario che siano emesse distinte fatture riferite agli
importi relativi al contributo e alle spese rimaste a carico del richiedente
per le quali spetta la detrazione, purché dalla fattura risulti distintamente
la spesa riferibile al contributo per la ricostruzione e quella riferibile al
Superbonus.
STATO AVANZAMENTO LAVORI (risposte 15 e 37)
Il raggiungimento della quota minima del 30% per il SAL avviene solo
tramite le spese oggetto di detrazione fiscale.
Quanto sopra, tuttavia, appare in contrasto con la risposta 37, ove si
legge che gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per
l’applicabilità del Superbonus, ai fini dell’attestazione della congruità delle
spese, sono quelli riferiti all’intervento nel suo complesso, tenendo conto sia
della quota assistita dal contributo per la ricostruzione che della parte di
spesa eccedente rimasta a carico del contribuente.
Anche l’Interpello 538/2020 afferma che ai fini dei SAL occorre fare
riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero
intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.
Approfondisci qui Sismabonus, classificazione del
rischio sismico delle costruzioni e attestazione
INTERVENTI TRAINATI (risposta 16)
Qualora il contributo per la ricostruzione assista i soli interventi
“trainanti”, non sarà possibile accedere al Superbonus per i soli interventi
“trainati”.
VISTO DI CONFORMITÀ (risposta 26)
Il soggetto che appone il visto di conformità per il Superbonus - essendo
il progetto unitario - deve tener conto di tutte le parti dando comunque
evidenza della copertura attraverso il contributo per la ricostruzione.
AGGREGATI EDILIZI (risposte 28 e 29)
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, limitatamente agli interventi
antisismici, all’aggregato edilizio è possibile applicare le medesime
disposizioni previste per i condomìni in relazione al trattamento delle parti
comuni, anche qualora i proprietari delle unità immobiliari che compongono
l’aggregato edilizio si costituiscano in consorzio, coerentemente con le
previsioni normative specifiche per ciascuno dei territori interessati dai
processi di ricostruzione.
Tuttavia è necessario presentare la richiesta di emissione del codice fiscale
identificativo dell’aggregato edilizio e adempiere agli obblighi previsti ai
sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973 e seguenti, inerenti alla disciplina
fiscale del sostituto di imposta.
CONFORMITÀ URBANISTICA (risposta 32)
Fermo restando il comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, ai sensi del quale è venuto meno l’onere di
accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile:
·
con la presentazione della CILA, titolo abilitativo richiesto ai fini
dell’esecuzione dei lavori rientranti nella disciplina del Superbonus (anche
strutturali), il tecnico è tenuto a rappresentare fedelmente lo stato dei
luoghi;
·
la fruizione dei benefici fiscali è comunque esclusa in relazione
all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione della difformità
edilizia.
ECOBONUS E IMPIANTI TERMICI (risposta 33)
Ai fini della fruizione dell’Ecobonus, se l’impianto termico esistente non
è funzionante per via dell’evento sismico, è ammessa comunque la fruizione dei
benefici fiscali.