SISMABONUS SU CASE A SCHIERA E AGGREGATI EDILIZI: CHIARIMENTO COMMISSIONE LUGLIO 2021

I chiarimenti di luglio
2021 della Commissione di monitoraggio che aprono nuove possibilità di
intervento su singole unità strutturali negli aggregati edilizi e nei centri
storici, ma anche su singole porzioni di villette o case a schiera.
Con una nuova importante risposta di luglio 2021, la Commissione
di monitoraggio per il Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici ha espresso il proprio parere sul tema degli interventi
strutturali per la fruizione del Sismabonus sugli aggregati edilizi, e più in
generale su edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente quali
anche villette a schiera e case in linea, per definire una volta per tutte
quale sia la scala di intervento minima da prendere in considerazione ai fini
delle agevolazioni fiscali (per una scheda tematica completa e aggiornata sul
Sismabonus, vedi Sismabonus, classificazione del
rischio sismico delle costruzioni e attestazione).
Il nuovo parere reso noto il 13/07/2021 focalizza l’attenzione sulle condizioni
per l’accesso al Sismabonus per interventi da realizzare su edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente (anche villette a schiera, case in linea,
ecc.), fornendo ulteriori dettagli in continuità con i precedenti pareri
espressi dalla Commissione.
NORME DI RIFERIMENTO - Il riferimento normativo è contenuto
nell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (applicabile sia al
Super-Sismabonus che al Sismabonus “ordinario”), il quale dispone su
questo punto che “Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari”.
Il parere della Commissione di monitoraggio per il Sismabonus presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici provvede sul punto a rileggere
e interpretare la norma in questione, attualizzandola e rendendola coerente
alle definizioni contenute all’interno delle NTC 2018 di cui al D.M. 17/01/2018 (punto 8.7.1) e
della Circolare 7/2019 (punto C8.7.1.3.2).
AGGREGATI EDILIZI E CASE A SCHIERA, ANALOGIE E DIFFERENZE - Risulta utile
introdurre una differenza tra situazioni quali:
·
aggregati edilizi, ovvero edifici aggregati che hanno una
origine dilatata nel tempo, con addizioni progressive avvenute nel corso del
tempo (anni, decenni o addirittura secoli), situazione tipica dei centri
storici e degli insediamenti più risalenti e all’interno della quale potrebbero
ragionevolmente trovarsi più Unità Strutturali nel senso
definito dalle NTC;
·
case a schiera e case in linea, casistiche che si
differenziano dagli aggregati edilizi dal momento che la loro epoca di
costruzione non è diluita nel tempo ma concentrata in un lasso temporale
ristretto (seppure possa essere anche di qualche anno) e pertanto
caratterizzati da un’unica struttura all’esito di un processo costruttivo
unitario, e che quindi rappresentano generalmente un’unica Unità
Strutturale nel senso definito dalle NTC.
L’UNITÀ STRUTTURALE NELLE NTC E NELLA CIRCOLARE - A beneficio
dell’analisi che segue, si riporta inoltre la definizione di Unità Strutturale
individuabile secondo il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018 punto
8.7.1) in quanto essa “dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto
riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o
da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente
ma, almeno tipologicamente, diversi”.
In altre parole, per poter individuare un’Unità Strutturale, occorre il
verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
1. una discontinuità
dovuta a spazi aperti (es. una strada che divide dall’edificio contiguo);
2. un giunto strutturale,
tale da garantire un’adeguata distanza reciproca fra due edifici contigui e da
impedire il fenomeno del martellamento strutturale;
3. che gli edifici
contigui siano almeno tipologicamente diversi.
Il concetto è più estesamente esplicitato nella Circolare 21/01/2019, n. 7,
punto C8.7.1.3.2, secondo la quale “L’US è caratterizzata da comportamento
strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per
cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del
permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi
coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con
continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è
delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui
costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con
materiali diversi, oppure in epoche diverse”.
SISMABONUS E PROGETTI UNITARI NEGLI AGGREGATI EDILIZI - La Commissione di
monitoraggio muove dal presupposto che intervenire sugli aggregati edilizi in
maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che
interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del Sismabonus o
Super-Sismabonus, ostacolando in pratica il raggiungimento dell’obiettivo di
ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico, obiettivo che è il fine
primario che le agevolazioni fiscali di cui trattasi.
Inoltre - come evidenziato nel precedente parere di aprile 2021 (cfr. Sismabonus, interventi locali, casi
in cui non serve asseverare la classe di rischio), l’esecuzione
di interventi locali ben realizzati consente di raggiungere, senza dover
espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole
Unità Strutturali (in cui occorrerebbe tener conto anche delle
interazioni con le Unità Strutturali adiacenti), una riduzione del
rischio sismico.
Ne segue che - secondo la Commissione di monitoraggio per il Sismabonus presso
il Consiglio superiore dei lavori pubblici - il riferimento a “progetti
unitari” può essere inteso come limitato al concetto di singola Unità
Strutturale, una volta individuata, e non necessariamente
all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri
storici, con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in
atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle NTC.
SISMABONUS NELLE VILLETTE A SCHIERA O CASE IN LINEA - La Commissione di
monitoraggio - a maggior chiarimento di quanto già espresso nel precedente
parere di ottobre 2020 (cfr. Superbonus e interventi in
ampliamento, chiarimento definitivo sull’ammissibilità) - specifica
inoltre che rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi
di riparazione o locali” realizzati su una “villetta a schiera”,
inclusi nella elencazione esemplificativa già contenuta nel citato parere di
ottobre e nuovamente riportata qui di seguito.
INTERVENTI LOCALI CHE RIENTRANO NEL SISMABONUS - Il nuovo parere della
Commissione di monitoraggioribadisce ulteriormente e precisa più in generale
quanto già espresso nel precedente parere di aprile 2021 (cfr. Sismabonus, interventi locali, casi
in cui non serve asseverare la classe di rischio), e cioè che gli
interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali
sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque
consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo
della duttilità di insieme della struttura.
Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli
componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad
esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso
l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una
copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa
categoria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi ammissibili
interventi locali del tipo di quelli di seguito richiamati:
·
interventi sulle coperture, e più in generale sugli
orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della
capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte
applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno
delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della
copertura, ecc.;
·
interventi di riparazione e ripristino della
resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo
armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori
(esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
·
interventi volti a ridurre la possibilità di innesco
di meccanismi locali, quali ad esempio l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento
delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna
negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di
meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di
travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il
collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il
loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come
camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla
struttura principale.
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI ADEGUAMENTO SISMICO - Riguardo a tale ultimo
punto, la Commissione di monitoraggio ritiene che per gli interventi di
miglioramento (punto 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (punto 8.4.3 delle NTC
2018), le verifiche di sicurezza da effettuare dovranno essere riferite alla
singola Unità Strutturale, individuata con le modalità sopra indicate dalle NTC
2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero
l’intera Unità Strutturale.
Ciò si pone in coerenza con i punti 8.7.1 e 8.7.2 delle NTC 18 e Circolare
7: “in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od
interconnessi con edifici adiacenti ... occorre tenere conto delle possibili
interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici
adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto
di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità
strutturali contigue”.
Infatti “oltre a quanto normalmente previsto per gli edifici non
disposti in aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati
gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con le US
adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi locali
derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente,
U.S. adiacenti di differente altezza”.
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato
che prevedano l’introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo,
oltre al rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare 7/2019, La Commissione di
monitoraggio richiama in particolare l’attenzione a quanto riportato, in
merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima.