SUPER-ECOBONUS, NECESSARIO IMPIANTO TERMICO PREESISTENTE ANCHE CON ESONERO DA APE

Con la risposta
all’Interpello 557/2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce l’ambito di
applicabilità del comma 1-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, specificando che
per gli interventi di efficientamento energetico deve essere comunque
dimostrato che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto di
riscaldamento.
VICENDA -
Nel caso di specie l’istante ha avviato dei lavori di ristrutturazione edilizia
per la realizzazione di un immobile residenziale, riferendo che il fabbricato
oggetto dell'intervento di ristrutturazione prima dell'avvio dei lavori
risultava essere aperto su un lato e privo di impianto di climatizzazione.
SUPER-ECOBONUS, IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO ED ESONERO DALLA PRODUZIONE DELL’APE -
Ai fini dell'Ecobonus, deve essere dimostrabile che l'edificio sia dotato di
impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste
dal D. Leg.vo
192/2005 e che tale impianto
sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di
riqualificazione energetica. Infatti, ai fini della fruibilità agevolazione,
gli edifici oggetto degli interventi devono possedere determinate
caratteristiche tecniche e, in particolare, essere dotati di impianti di
riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento
agevolabile.
L’art. 119 del
D.L. 34/2020, comma 1-quater, circa la
fruibilità dell’agevolazione, prevede che sono compresi fra gli edifici che
accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di
prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più
muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi -
che devono comprendere anche quelli di cui all’art. 119 del
D.L. 34/2020, comma 1, lettera a),
anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime
esistente - raggiungano una classe energetica in fascia A.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE - Al riguardo, l’Agenzia delle
entrate (Interpello 557/2021, scaricabile qui sotto in allegato) ha affermato
che anche in caso di esonero dalla produzione dell'APE iniziale ai
sensi del comma menzionato, è comunque necessario dimostrare - sulla base di
una relazione tecnica - che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un
impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle entrate ha affermato che la
mancanza dell’impianto di riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento
di ristrutturazione è condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento
energetico alla disciplina dell'Ecobonus, in quanto l'unità immobiliare
descritta nell'istanza non è dotata di un impianto di riscaldamento
preesistente.
Di conseguenza, nel caso di specie, ai fini del Super-Ecobonus non è stato
possibile eludere il requisito della preesistenza dell’impianto di
riscaldamento, neanche in virtù del comma 1-quater dell'art. 119 del
D.L. 34/2020.
In conclusione, quanto
all’applicazione del menzionato comma 1-quater, art. 119 del
D.L. 34/2020, poiché resta
fermo il requisito della preesistenza dell'impianto, ed è piuttosto raro o
improbabile avere un edificio non completo (privo di copertura o pareti) ma
provvisto di impianto funzionante, il riferimento è presumibilmente da
intendere solo a un edificio soggetto a un evento che ne ha modificato lo stato (in
pratica l’edificio collabente), ma aveva comunque in precedenza un
impianto. Questo tipo di edificio (fermo restando la dimostrazione
dell’impianto preesistente) non ha necessità dell’APE ante operam,
ma l’importante è che si arrivi a mezzo degli interventi previsti al
miglioramento energetico richiesto dalla norma.