SUPERBONUS, FRUIBILITÀ PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L’art. 119 del D.L. 34/2020,
comma 9, lettera e), prevede che le disposizioni relative alla fruibilità del
Superbonus si applichino anche agli interventi effettuati da associazioni e
società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'art. 5 del D. Leg.vo 242/1999, comma 2, lettera c), limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
In questo contributo si
illustrano diversi aspetti relativi alla fruibilità del Superbonus per tali
soggetti, ponendo in evidenza anche gli importanti chiarimenti contenuti nella
risposta dell’Agenzia delle entrate all’Interpello 567/2021.
SUPERBONUS ANCHE PER IMMOBILI
NON RESIDENZIALI - In merito alla fruibilità delle agevolazioni per soggetti
quali le associazioni e società sportive dilettantistiche, l’Agenzia delle
entrate è intervenuta innanzitutto con la Circolare 30/E/2020. Nella Circolare è stata chiarita,
per tali soggetti, la non operatività della limitazione prevista per le persone
fisiche in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati
sugli immobili “residenziali”, atteso che essa è funzionale solo ad escludere
per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili
destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale. Non opera neanche la
limitazione contenuta nell’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 10, in merito alla
possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in
quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
SUPERBONUS SOLO PER LA PARTE DI EDIFICIO GIÀ ESISTENTE – Nel citato Interpello 567/2021 viene inoltre ribadito che le agevolazioni si limitano alle sole spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo dunque le spese riferite ad eventuali interventi realizzati su parti ampliate. Qualora l'intervento di risparmio energetico riguardi anche parti di edificio oggetto di ampliamento, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte già esistente rispetto a quello realizzato sulla parte ampliata o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi i predetti importi, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Resta fermo che il Superbonus si applica a condizione che i locali adibiti a spogliatoi, prima dell'intervento, siano dotati di impianto di climatizzazione invernale.
MASSIMALI DI SPESA - Con riferimento ai massimali di spesa previsti per gli interventi agevolabili, il limite massimo di spesa è il seguente:
A - Edifici costituiti da
un'unica unità immobiliare
- 50.000 Euro, per gli
interventi di isolamento termico;
- 30.000 Euro, per gli
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
B - Edifici composti da due o
più unità immobiliari
- 40.000 Euro per ciascuna
unità immobiliare fino all’ottava + 30.000 Euro per ciascuna delle unità
immobiliari successive, per gli interventi di isolamento termico;
- 20.000 Euro per ciascuna
unità immobiliare fino all’ottava + 15.000 Euro per ciascuna delle unità
immobiliari successive, per gli interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale.
APE ANTE E POST INTERVENTO - Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, nel caso in cui la parte dell'edificio adibita a spogliatoi non costituisca una autonoma unità immobiliare, l’Agenzia delle entrate (Interpello 567/2021) ha ritenuto che la certificazione ante e post-lavori debba riguardare l'intero immobile esistente e non solamente la parte adibita a spogliatoi.
SUPERBONUS E CONTRIBUTO PUBBLICO - Nel caso in cui l’associazione o società sportiva dilettantistica abbia ricevuto un contributo pubblico, è stato chiarito che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, con la conseguenza che l’agevolazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito (Circ. Ag. Entrate 08/08/2020, n. 24/E). Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Sulla base di tale chiarimento, l'importo del contributo pubblico percepito per finanziare gli interventi, se relativo anche alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti a spogliatoi, dovrà essere detratto dalle spese che possono accedere al Superbonus qualora non concorra alla formazione del reddito dell'Istante.
TITOLO DI POSSESSO DELL’IMMOBILE - Un’associazione o società sportiva dilettantistica può compiere lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi avvalendosi del Superbonus anche se non è proprietaria di tali beni immobili. Dalle risposte agli Interpelli 114/2021 e 567/2021 emerge in particolare che titoli di detenzione dell’immobile quali la convenzione stipulata tra associazione sportiva e comune ed anche il contratto di assegnazione in concessione d'uso gratuito stipulato sempre tra associazione sportiva e comune, sono considerati idonei per fruire delle agevolazioni inerenti il Superbonus.
(Fonte: Legislazione Tecnica)
https://www.acen110.it/Images/Blog/Risposta567.pdf