FOTOVOLTAICO, OK SUPERBONUS PER PANNELLI ANCHE SU EDIFICIO NON PERTINENZIALE

Ai fini della fruibilità del
Superbonus, l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi
trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza
energetica di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 1, o che si esegua un
intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso art. 119 del D.L.
34/2020. In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere
agevolata se effettuata su:
- parti comuni di un edificio in condominio;
- singole unità immobiliari che fanno parte del
condominio medesimo;
- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari funzionalmente indipendenti e
con accesso autonomo dall’esterno.
FOTOVOLTAICO SU PERTINENZE - Con la Circolare 30/E/2020 (punto 4.3.2)
è stato chiarito che ai fini del Superbonus, l’installazione di impianti fotovoltaici
può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità
immobiliari. In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta
anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale
dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio
aperto.
SUPERBONUS FOTOVOLTAICO ANCHE SU ALTRO EDIFICIO DI PROPRIETÀ - In riferimento alla fruibilità del Superbonus legata all’installazione di impianti fotovoltaici come interventi trainati, con la risposta all’Interpello 614/2021 è stato compiuto un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto chiarito nella Circolare 30/E/2020.
Nel caso di specie il
contribuente manifesta la volontà di realizzare, come intervento “trainato”, un
impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione, con la posa dei soli pannelli
solari sulla falda del tetto dell'edificio adiacente all'edificio oggetto
dell'intervento, del quale risulta essere comproprietario.
Trattasi quindi di una
fattispecie diversa da quella analizzata nel punto 4.3.2. della Circolare
30/E/2020, dato che in tale situazione non si tratta di una pertinenza. Secondo
l’Agenzia delle entrate, il caso di specie va risolto in maniera positiva, alla
luce della volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione
dell'agevolazione in argomento.
In particolare, sempre nel presupposto che sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico, il contribuente ha la possibilità di fruire del Superbonus anche quando l'installazione è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati, di cui detiene (almeno) la comproprietà dell'area necessaria all'installazione stessa.
(Fonte: Legislazione Tecnica)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Risposta%20n.614%20del%2020_09_2021.pdf