AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI EDILIZI, CAUSE DI DECADENZA

Il Ministero dell’economia e
finanze (MEF) è stato chiamato a rispondere a una interrogazione a risposta
immediata, in Commissione finanze alla Camera il 22/09/2021.
Oggetto dell’interrogazione
era capire se sia ammessa la possibilità di fruire della detrazione del Superbonus
110%, da parte dei soggetti beneficiari, in presenza di un illecito riscontrato
dagli organi di vigilanza di lieve entità, che escluda il dolo e la colpa
grave, in particolare commesso dall'impresa costruttrice e che sia sanabile
attraverso il pagamento di una sanzione e il ripristino delle misure
contestate.
Secondo gli interroganti,
l'assenza di una modalità di ripristino delle condizioni che permetta di non
perdere le detrazioni fiscali in caso di violazioni di lieve entità comporta il
rischio che si instaurino lunghi e onerosi contenziosi da parte dei beneficiari
per la rivalsa nei confronti dell'impresa cui è stata contestata la violazione
che ha comportato la perdita dei benefici fiscali, di fatto paralizzando il
sistema.
AGEVOLAZIONI FISCALI E CAUSE DI DECADENZA, I CHIARIMENTI DEL MEF
Il MEF si è limitato ad
affermare che costituiscono cause di decadenza dal beneficio:
a) il mancato rispetto degli
adempimenti stabiliti dal D.M. 41/1998, nonché dal Provv. Agenzia entrate
02/11/2011, n. 149646, dall’art. 4 del D.M. 19/02/2007 per l’Ecobonus - ora
sostituito dall’art. 6 del D.M. 06/08/2020 - e dall’art. 3 del D.M. 58/2017 per
il Sismabonus, tutti provvedimenti applicabili anche al Superbonus;
b) l’esecuzione di opere
edilizie difformi da quelle comunicate in base alla normativa urbanistica;
c) la violazione delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti
e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente
competente.
Tuttavia, rappresenta il MEF, ai fini del Superbonus sono previste norme specifiche. In particolare, il comma 5-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, il quale dispone che:
- le violazioni meramente
formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo
non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente alla
irregolarità od omissione riscontrata;
- nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio
si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od
omissione.
In aggiunta, il comma 13-ter,
art. 119 del D.L. 34/2020, che ha introdotto la c.d. “CILA Superbonus” o
“CILAS” (vedi CILA Superbonus: modello approvato e chiarimenti), secondo il
quale (relativamente agli aspetti della regolarità urbanistica) la decadenza
del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
·
mancata presentazione della CILAS;
·
interventi realizzati in difformità dalla
stessa;
·
assenza o non veridicità dell’attestazione
relativa agli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione (quindi eventuale sanatoria, condono) oppure che la costruzione
è stata completata in data nella quale non occorreva titolo edilizio (vedi
Immobili ante 1967, quando è necessario il titolo edilizio).
ADEMPIMENTI PER IL BONUS RISTRUTTURAZIONI, VALIDI ANCHE PER LE ALTRE
AGEVOLAZIONI
Il D.M. 41/1998, impone il
mancato riconoscimento delle detrazioni in determinati casi e stabilisce caratteristiche
funzionali pertanto all'accesso ai benefici. Detto decreto, insieme al
Provvedimento 149646/2011, reca le norme procedurali e di controllo in materia
di Bonus ristrutturazioni, e funge da riferimento anche per tutte le altre
agevolazioni quali l’Ecobonus, il Sismabonus e lo stesso Superbonus.
Esso richiede in particolare:
a) il rispetto degli
adempimenti connessi alle indicazioni da fornire nella dichiarazione dei
redditi, alla conservazione dei documenti, delle fatture o le ricevute fiscali
comprovanti le spese, alla comunicazione preventiva all'azienda sanitaria
locale territorialmente competente;
b) il rispetto delle modalità
di pagamento in forma elettronica;
c) l'esecuzione delle opere in
conformità a quanto comunicato;
d) la conformità alle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, e ai versamenti delle obbligazioni contributive.
Secondo il Provvedimento
149646/2011, inoltre, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione
fiscale sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici:
·
le abilitazioni amministrative richieste dalla
vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da
realizzare, oppure (nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo
abilitativo) dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio
dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi non necessitano di
alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
·
per gli immobili non ancora censiti, domanda di
accatastamento (se ne deduce che ordinariamente occorre invece conservare ed
esibire una corrente visura catastale);
·
ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta;
·
delibera condominiale di approvazione
dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di
edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
·
in caso di lavori effettuati dal detentore
dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso
del proprietario/possessore all'esecuzione dei lavori;
·
comunicazione preventiva indicante la data di
inizio dei lavori alla ASL, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
·
fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese
effettivamente sostenute, nonché ricevute dei bonifici di pagamento (vedi anche
I bonifici per le spese soggette a detrazione fiscale).
ULTERIORI ADEMPIMENTI PER L’ECOBONUS E IL SUPER-ECOBONUS
Secondo l’art. 6 del D.M.
06/08/2020, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale
(Ecobonus e Super-Ecobonus - cfr. Superbonus 110% risparmio energetico e
consolidamento antisismico) sono tenuti a:
a) depositare in Comune, ove
previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005 (c.d.
“Relazione Legge 10”), che è comunque obbligatoria per gli interventi che
beneficiano delle agevolazioni di cui al Superbonus;
b) quando previsto acquisire
l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi
massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti
richiesti (vedi Ecobonus (110 e non), asseverazione e congruità dei costi:
indicazioni pratiche e consigli);
c) quando previsto, acquisire
l’Attestato di prestazione energetica;
d) quando previsto, acquisire
la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia
termica;
e) salvo l’importo del
corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito effettuare il
pagamento mediante bonifico “parlante”(adempimento dovuto dalle persone fisiche
e dagli altri soggetti di cui all’art. 5 del D.P.R: 917/1986);
f) conservare le fatture o le
ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta
del bonifico (se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate
da soggetti non IVA, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea
documentazione);
g) se i lavori sono effettuati
dal detentore dell’immobile, acquisire la dichiarazione del proprietario di
consenso all’esecuzione dei lavori;
h) nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici, acquisire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (oppure certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio);
i)trasmettere all’ENEA entro
90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda dati e la scheda informativa (per il
Superbonus, tale adempimento è assorbito dalla presentazione dell’asseverazione
di cui al punto successivo);
j) trasmettere all’ENEA, per
gli interventi che rientrano nel Superbonus, l’asseverazione attestante il
rispetto dei requisiti tecnico-prestazionali e la dichiarazione di congruità
delle spese;
k) conservare ed esibire, su
richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione sopra elencata.
ULTERIORI ADEMPIMENTI PER IL SISMABONUS E IL SUPER-SISMABONUS
Secondo l’art. 3 del D.M.
58/2017, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale
(Sismabonus e Super-Sismabonus) sono tenuti a:
a) il progettista strutturale,
asseverare, secondo i contenuti delle medesimo D.M. 58/2017, la classe di
rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito
dell'esecuzione dell'intervento progettato, allegando il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione alla pratica
edilizia presso il SUE, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori
(vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e
attestazione);
b) il direttore dei lavori e
il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei
lavori strutturali (o a Stato di avanzamento lavori) e del collaudo, attestare,
per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al
progetto depositato, come asseverato dal progettista;
c) sia il progettista
strutturale che il direttore dei lavori, solo ai fini del Super-Sismabonus,
all'interno della modulistica di cui al D.M. 58/2017, attestare la congruità
delle spese sostenute.
Le dichiarazioni e le
attestazioni per il Sismabonus vanno consegnate al SUE, e in copia al
committente (cfr. Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle
costruzioni e attestazione).
CONCLUSIONI
Volendo fornire delle
indicazioni pratiche, tutte le violazioni sopra elencate costituiscono
sostanzialmente causa di decadenza dal beneficio.
Quanto alla possibilità di
invocare, per il Superbonus, le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, non vengono purtroppo
fornite ulteriori precisazioni su quali violazioni secondo l’amministrazione
fiscale potrebbero rientrare nel concetto sopra indicato.
Riteniamo però che debba
trattarsi di:
·
temporanea mancanza di documentazione non
essenziale, che possa tuttavia essere prodotta (es. fatture fornitori,
certificazione amministratore di condominio, documentazione catastale);
·
violazioni diverse da quelle previste dalla
normativa descritta in questo articolo (ad esempio, errori meramente formali
nella compilazione delle asseverazioni).
Tra le violazioni documentali
che comportano invece certamente la decadenza dal beneficio - oltre alla
mancanza delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici compresa l’APE - il
mancato pagamento con bonifico parlante, quando prescritto, la mancanza di
titolo idoneo all'esecuzione dei lavori, oltre all'esecuzione di opere edilizie
in violazione della normativa di settore o della normativa in materia di
sicurezza.
Si veda anche La
responsabilità del Professionista tecnico nel Superbonus (fiscale, civile,
penale, amministrativa). Si ricorda peraltro che l’omissione della preventiva
comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di
sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla
detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per
le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla
base della legislazione extra fiscale vigente (Circolare 11/05/1998 n. 121/E,
paragrafo 8). L’eventuale omissione non può essere sanata, ai fini della
detrazione, mediante la c.d. remissione in bonis, di cui all’art. 2 del D.L.
16/2012. La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le
disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non
prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL (vedi Sicurezza in
cantiere e obblighi di committente, responsabile lavori, coordinatore
sicurezza, imprese affidatarie ed esecutrici).
Quanto alla scheda da inviare
all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori si applica invece l’istituto
della remissione in bonis (art. 2 del D.L. 16/2012, comma 1) in caso di omesso
invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione,
sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente invia la scheda,
ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile versa contestualmente la sanzione di 250 Euro.
L’istituto della remissione in bonis non è applicabile alla mancata presentazione dell’asseverazione del progettista strutturale, ai fini del Superbonus.
(Fonte: Legislazione Tecnica)