SISMABONUS NEI CENTRI STORICI PER INTERVENTI LOCALI SULLA SINGOLA UNITÀ STRUTTURALE

VICENDA - Nel caso di specie, l’istante ha intenzione di eseguire interventi di consolidamento sismico di un edificio sito in un centro storico, che fa parte di un aggregato edilizio più ampio. Gli interventi sarebbero perciò limitati alla singola unità strutturale come definita dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e non verrebbero eseguiti sulla base di un “progetto unitario”, che coinvolga tutti gli edifici contigui all'immobile.
SISMABONUS PER
INTERVENTI LOCALI IN SINGOLA UNITÀ STRUTTURALE
L’Agenzia delle entrate -
tenendo in considerazione quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le
Costruzioni (NTC 2018), approvate con il D. Min. Infrastrutture e Trasp.
17/01/2018 e quanto affermato dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione
del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 (vedi anche Sismabonus su
case a schiera e aggregati edilizi: chiarimento Commissione luglio 2021 e
Sismabonus, interventi locali, casi in cui non serve asseverare la classe di
rischio) - ha confermato la possibilità per il contribuente di poter fruire del
Sismabonus per interventi di riparazione o locali limitati all'unità
strutturale sita in un centro storico e non riguardanti l'intero aggregato
edilizio.
Infatti, si ricorda che ai
sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera i), “Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base
di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
A tal fine, resta comunque
necessario che un professionista incaricato:
·
attesti che gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica siano “di riparazione o locali”,
come definiti dal par. 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018);
·
compia ogni valutazione in merito alla
possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in
autonomia rispetto all'edificio considerato nella sua interezza.
INDICAZIONI DI COMMISSIONE CONSULTIVA E CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI
PUBBLICI
In particolare, nell’Interpello
vengono richiamati due atti, provenienti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 e dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici:
·
la risposta resa all'Agenzia delle Entrate dalla
Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28
febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, in data 21 ottobre
2020, prot. 8047 (quesito 6), dove è stato precisato che ai fini
dell'applicazione del Sismabonus o del Super Sismabonus più che all'unità
funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all'unità strutturale (US)
chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (vedi anche Superbonus e
interventi in ampliamento, chiarimento definitivo sull’ammissibilità);
·
la Circ. Min. Infrastrutture E Trasp. 21/01/2019,
n. 7, dove viene affermato che “l'US è caratterizzata da comportamento
strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui,
nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere
di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con
la configurazione strutturale”.
SISMABONUS PER INTERVENTI LOCALI IN VILLETTE A SCHIERA
L’Agenzia delle entrate, con
l’Interpello 560/2021, si è espressa anche con riferimento alla fruizione del
Sismabonus per interventi di riparazione o locali in villette a schiera: per
maggiori approfondimenti vedi Superbonus, agevolabili interventi di riparazione
o locali in villette a schiera.
(Fonte: Legislazione Tecnica)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Risposta%20n.630%20del%2028_09_2021.pdf