SUPERBONUS RAFFORZATO, CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

SUPERBONUS RAFFORZATO - L’art. 119 del D.L. 34/2020, commi 4-ter e 4-quater,
prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali
Superbonus (Eco e Sisma) - per tutti gli interventi da questo previsti - siano
aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati
in tutti i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi a
partire dal 01/01/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per
approfondimenti ed esempi pratici vedi anche Sismabonus e contributi per la
ricostruzione, compatibilità e chiarimenti). Il cd. Superbonus rafforzato
spetta in alternativa al contributo per la ricostruzione: la fruizione di dette
agevolazioni, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva
rinuncia formale allo stesso (per maggiori approfondimenti vedi anche Superbonus
rafforzato, il contributo di ricostruzione preclude l’accesso
all’agevolazione).
DIRITTO AL CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE - L’Agenzia delle entrate,
esaminando il caso di specie, ha ribadito che in relazione agli interventi prospettati nell’Interpello,
l'Istante potrà può fruire del cd. Superbonus rafforzato:
·
rinunciando al contributo;
·
qualora sussista il diritto al contributo per la
ricostruzione.
In relazione alla sussistenza
del diritto al contributo per la ricostruzione, e dunque al fine di poter
usufruire del Sismabonus rafforzato, occorre che:
· il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (nesso di causalità diretta);
· il livello del danno sia tale da determinare l’espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E. Le agevolazioni fiscali maggiorate non competono per gli edifici con scheda AeDES esito A, D o F.
La dichiarazione di rinuncia
al contributo per la ricostruzione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e
la scheda AeDES con esito di inagibilità corrispondente a B, C o E, devono
essere conservate dal contribuente ed esibite in caso di controlli fiscali.
GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE LUGLIO 2021 - Tale chiarimento è pervenuto dall’Agenzia delle entrate, la quale ha pubblicato una guida nella quale approfondisce, sotto forma di domande e risposte, diversi aspetti relativi alla fruizione del Superbonus relativamente agli edifici danneggiati da eventi sismici (vedi anche Eco-Sismabonus nei territori colpiti da sisma: quesiti e soluzioni Agenzia entrate).
(Fonte: Legislazione Tecnica)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Risposta%20n.662%20del%2005_10_2021.pdf
https://www.acen110.it/Images/Blog/ecosisma-guida-luglio.pdf