DECRETO ANTIFRODE PER IL SUPERBONUS E GLI ALTRI BONUS EDILIZI

Obbligo
del Visto di conformità anche per la fruizione diretta del Superbonus e per gli
altri bonus edilizi in caso di cessione o sconto in fattura. Attestazione di
congruità delle spese estesa a tutti i casi di cessione credito o sconto in
fattura anche per i bonus minori. Nuove ipotesi di concorso in violazione da
parte del fornitore che concede lo sconto o del cessionario.
Sulla
Gazzetta Ufficiale 11/11/2021, n. 269 è stato pubblicato il D.L. 11/11/2021, n.
157, (c.d."Decreto Antifrode") che contiene misure volte a
contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione
delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in
fattura.
Il
provvedimento dispone in sintesi quanto segue.
VISTO DI
CONFORMITÀ ESTESO E ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ COSTI
·
Viene
esteso l’obbligo del Visto di conformità anche per i casi in cui il Superbonus
è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui dichiarazione è presentata
direttamente dal contribuente tramite la precompilata oppure tramite il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (si ricorda che al momento,
invece, il Visto di conformità è richiesto solo nel caso di opzione per la cessione
del credito o per lo sconto in fattura).
·
Viene
inoltre esteso l’obbligo del Visto di conformità anche per i casi in cui si
opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativa agli altri
bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus (elencati al comma 2, art. 121 del
D.L. 34/2020).
·
Viene
infine previsto che in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire
della cessione del credito o dello sconto in fattura, per tutti gli interventi
agevolabili (non solo quindi per il Superbonus), è necessario acquisire l'asseverazione
di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti, da
redigersi secondo le procedure già in vigore per il Superbonus ai sensi del
comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (in attesa che venga emanato un ulteriore
decreto del Ministero della transizione ecologica chiamato a prevedere
ulteriori valori di costo massimi).
Sono
queste le misure di maggiore impatto operativo immediato contenute nel DL.
SOSPENSIONE
COMUNICAZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI
Si
prevede che l’Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a 30 giorni,
l’efficacia delle cessioni del credito e delle relative comunicazioni
all’Agenzia - anche successive alla prima - nel caso in cui vengano individuati
determinati “profili di rischio” concernenti:
·
la
coerenza e la regolarità dei dati indicati;
·
correlazione
tra i dati dei crediti ceduti e i soggetti che intervengono nelle operazioni;
·
analoghe
cessioni effettuate in precedenza tra gli stessi soggetti.
anche
successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e
122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai
fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato
comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio
utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.
Le
cessioni e relative comunicazioni riacquistano efficacia in caso di esito
negativo dei controlli oppure decorsi 30 giorni.
L’attuazione
della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più
provvedimenti attuativi dell'Agenzia entrate.
Si
prevede inoltre che banche, istituti di credito, poste italiane e altri
operatori finanziari di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 231/2007 non acquisiscono
crediti in caso di operazioni soggette alle disposizioni antiriciclaggio di cui
agli artt. 35 e 42 del D. Leg.vo 231/2007 medesimo.
Ai
fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di
comunicazione all’UIF, è necessario tener conto dei rischi connessi con:
i)l’eventuale
natura fittizia dei crediti stessi;
ii)la
presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con
capitali di possibile origine illecita;
iii)lo
svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle
prescritte autorizzazioni che effettuano
plurime
operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
(cfr.
Comunicazione UIF - Covid 19 del 11/02/2021)
CONTROLLI
AGENZIA DELLE ENTRATE E PROCEDIMENTO DI RECUPERO
Viene
disciplinata in dettaglio l’attività di accertamento e di recupero prevedendo
che:
·
si
applicano le disposizioni in materia di imposte dirette (artt. 31-45 del D.P.R.
600/1973) e di IVA (artt. 51-66 del D.P.R. 633/1972);
·
viene
utilizzato l’atto di recupero disciplinato dai commi 421 e 422, art. 1 della L.
311/2004, al fine di recuperare sia le somme indebitamente fruite che sanzioni
e interessi;
·
si
prevede come termine di decadenza per la notifica del suddetto atto di recupero
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la
violazione.
CONCORSO NELLA
VIOLAZIONE DA PARTE DEL FORNITORE O CESSIONARIO DEL CREDITO
Si
prevede che la fattispecie di “concorso nella violazione” di cui al comma 6,
art. 121 del D.L. 34/2020, nonché l’utilizzo del credito d’imposta in modo
irregolare previsto dal comma 4 del medesimo art. 121 del D.L. 34/2020, sussistono
anche quando il fornitore che ha applicato lo sconto o il cessionario omettano
di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte
fraudolente.
In
particolare ciò si verifica sempre quando:
a)
il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova,
in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e
l’effettiva realizzazione degli interventi;
b)
risulti manifesta la non riferibilità degli interventi al soggetto che si
dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
c) risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari.
(Fonte: Legislazione Tecnica)