DECRETO ANTIFRODE: PRIMI CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

Dal
26/11/2021 possibile trasmettere le comunicazioni anche senza visto e
asseverazione. Non è necessario attendere l’emanazione del decreto del Mite con
i nuovi valori.
L’Agenzia
delle entrate ha pubblicato una prima serie di risposte a FAQ concernenti l’applicazione
dell’art. 1 del D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”), che modificando gli
artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 ha introdotto misure volte a contrastare
comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli sulla fruizione delle
detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Rinviando
per dettagli a Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi,
in estrema sintesi il Decreto (vigente dal 12/11/2021) ha:
·
esteso
l’obbligo del visto di conformità anche per i casi in cui il Superbonus è
utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi, con alcune eccezioni;
·
esteso
l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei costi
sostenuti anche per i casi in cui si opta per la cessione del credito o lo
sconto in fattura relativa agli altri bonus fiscali edilizi diversi dal
Superbonus.
A
tal proposito le FAQ dell’Agenzia entrate chiariscono quanto segue.
VIGENZA NUOVI
OBBLIGHI. I
nuovi obblighi concernenti visto di conformità e asseverazione di congruità dei
costi sono vigenti per tutte le comunicazioni inviate dal 12/11/2021. Tuttavia
dal 26/11/2021 sarà possibile eseguire la comunicazione dell’opzione senza tali
documenti per i contribuenti ini relazione a fatture antecedenti al 12/11/2021pagate
o scontate e in presenza del relativo accordo stipulato con il cessionario
(piattaforma in aggiornamento).
DECRETO CON I
NUOVI PREZZI.
Nelle more dell’emanazione del nuovo decreto del Ministero della transizione ecologica
recante nuovi valori massimi, è possibile fare riferimento ai parametri già
vigenti, quindi:
·
Ecobonus
e Bonus facciate termico: prezzari individuati dal D.M. 06/08/2020 (Decreto
Requisiti Eco-bonus) o in mancanza ad analisi prezzi e/o ai valori indicati
nell’Allegato I del medesimo decreto;
·
Altri
bonus: prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province
autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA ovvero, in
difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
REQUISITI
TECNICI. I
nuovi obblighi non contemplano anche l’asseverazione dei requisiti tecnici dell’intervento,
che resta dovuta solo per i casi in cui già prevista (Ecobonus, Sismabonus,
Bonus facciate termico).
SUPERBONUS IN
DICHIARAZIONE.
Per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in detrazione
nella propria dichiarazione dei redditi, il visto di conformità riguarda solo
l’intervento edilizio agevolabile, e non l’intera dichiarazione, salvo casi
particolari.
TECNICI ABILITATI. L’asseverazione di congruità delle spese è rilasciata dal professionista tecnico abilitato iscritto al pertinente Albo professionale.
(Fonte: Legislazione Tecnica)
https://www.acen110.it/Images/Blog/2021_11_22%20Faq%20Ade.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3962777/Opzione_istr.pdf/d16605cd-64a5-7e3b-e287-900dbb2810c1