CESSIONE DEL CREDITO: CRITERI E MODALITÀ PER LE SOSPENSIONI E I CONTROLLI

Pubblicato
il provvedimento (Prot. n. 340450/2021) che definisce criteri e modalità per la
sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e
delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli artt. 121 e 122
del D.L. 34/2020.
DISPOSIZIONI ANTIFRODE E PROFILI DI RISCHIO - L’art. 122-bis del D.L. 34/2020 - introdotto dall’art. 2 del D.L. 157/2021 allo scopo di istituire un presidio preventivo finalizzato a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di cessioni dei crediti - prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi dei richiamati articoli, connotate da profili di rischio (vedi anche Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi e Cessione credito o sconto in fattura per lavorazioni non ancora eseguite).
Con il Provv. Ag. Entrate 01/12/2021, n. 340450 sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis del D.L. 34/2020, adottato al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.
Criteri per la
sospensione
La
sospensione - ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni - avviene
sulla base dei criteri previsti dal citato art. 122-bis del D.L. 34/2020, comma
1, secondo periodo, i quali fanno riferimento:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad
analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni.
Comunicazione di
sospensione e annullamento
Con
riferimento alle comunicazioni, entro 5 giorni lavorativi dalla regolare
ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione se la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può
essere maggiore di 30 giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle
entrate rende nota la sospensione stessa.
Relativamente
alla comunicazione di sospensione, la procedura prevede che:
- la
sospensione delle comunicazioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 (bonus
fiscali edilizi) è comunicata con ricevuta, resa disponibile tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate;
- la
sospensione delle comunicazioni di cui all’art. 122 del D.L. 34/2020 è
comunicata invece con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata
inviata la comunicazione.
Nel
caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui
all'art. 3 del D.P.R. 322/1998, comma 3, tale soggetto è tenuto a informare
dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della
detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto
dall’Agenzia.
Esiti del
controllo
Con
il Provv. Ag. Entrate 01/12/2021, n. 340450 sono disciplinate le modalità di
sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
La
verifica in commento può condurre a diversi esiti:
- se
all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli
effetti della comunicazione e l'esito del controllo è comunicato al soggetto
che l’ha trasmessa con la relativa motivazione. In tal caso, la comunicazione
si considera non effettuata;
- se,
invece, i rischi non risultano confermati, oppure è decorso il periodo di
sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni
di riferimento.
La sospensione - ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni - avviene quindi sulla base dei criteri previsti dall’art. 122-bis del D.L. 34/2020, comma 1, secondo periodo e riguarda l’intero contenuto della comunicazione.
(Fonte: Legislazione Tecnica)