CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE SU ASSEVERAZIONI E VISTI PER I BONUS FISCALI

I
chiarimenti delle Entrate (Circolare 29/11/2021, n. 16/E) sugli obblighi di
conseguire asseverazioni e visti in relazione ai vari bonus fiscali edilizi
attualmente vigenti. Importanti indicazioni su congruità delle spese, modulistica
da utilizzare, necessità che i lavori siano avviati.
La
Circolare Agenzia entrate 29/11/2021, n. 16/E, reca chiarimenti in merito alle
misure adottate con l’art. 1 del D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode”),
recante misure volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare i controlli
sulla fruizione delle detrazioni e sulle operazioni di cessione del credito e
sconto in fattura.
BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS
Criteri
per la verifica di congruità delle spese. L’art. 1 del D.L. 157/2021 ha
previsto che in tutti i casi nei quali il contribuente intenda usufruire della
cessione del credito o dello sconto in fattura, per tutti gli interventi
agevolabili (non solo quindi per il Superbonus), è necessario acquisire
l'asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi
sostenuti (vedi per dettagli Asseverazioni e visti per i bonus fiscali,
riepilogo e modulistica).
Quanto
ai criteri da utilizzare per la verifica di congruità delle spese, la Circolare
16/E/2021 conferma quanto da noi anticipato, cioè che, nelle more della
emanazione del nuovo Decreto del Ministero della Transizione ecologica:
A) per gli interventi finalizzati
alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al D.M. 06/08/2020
(prezzari individuati dal Decreto o in mancanza analisi prezzi e/o valori
indicati nell’Allegato I del medesimo Decreto – vedi Ecobonus (110 e non),
asseverazione e congruità dei costi: indicazioni pratiche e consigli), nel caso
di interventi con data di inizio lavori a partire dal 06/10/2020, e ai criteri
residuali indicati al successivo punto B), per quelli con data di inizio lavori
antecedente;
B) per gli interventi diversi da
quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di
riduzione del rischio sismico, si fa riferimento ai criteri previsti dal comma
13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020 (prezzi riportati nei prezzari predisposti
dalle Regioni e dalle Province autonome, listini ufficiali o listini delle
locali CCIAA oppure, in difetto, prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi).
La
verifica non è necessaria per gli interventi che rientrano nel “Sismabonus
acquisti”.
Risulta
invece poco chiaro quanto affermato dalla Circolare 16/E/2021 al punto 1.2.2,
ove si legge che l’attestazione di congruità delle spese “deve prevedere il
rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli
elementi che lo compongono ed al loro insieme”. Sembra potersi dedurre che
debbano essere “congrui” non solo i costi nel loro insieme ma anche le singole
voci di elenco prezzi: una simile affermazione - francamente contraria a quanto
finora si poteva pensare - risulta oltremodo penalizzante per il contribuente e
rischia di comportare per i tecnici un onere eccessivamente gravoso,
soprattutto per i lavori già contrattualizzati.
Si
rinvia per dettagli a Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e
modulistica.
Modello per l’asseverazione. Per l’asseverazione è
possibile usare un formatin carta libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di
atti falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti
emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000.
Esecuzione o meno dei lavori. Il chiarimento più importante
recato dalla Circolare 16/E/2021 è probabilmente quello contenuto alla fine del
punto 1.2.2, ove si legge quanto segue: “considerata la ratio del Decreto
anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e
ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di
una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una
esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità
della spesa non può che riferirsi ad INTERVENTI CHE RISULTINO ALMENO INIZIATI”.
Seppure
(come al solito) il chiarimento poteva essere più esplicito, ci sembra pertanto
di poter confermare quanto da noi recentemente affermato, cioè che risulta più
prudente non includere nell’asseverazione lavorazioni che - seppure fatturate e
pagate - non siano tuttavia state eseguite.
Ambito temporale di
applicazione.
L’Agenzia entrate conferma che:
·
non
devono essere asseverate le spese fatturate e pagate prima del 12/11/2021 per
le quali risultino anche già stipulati alla medesima data gli accordi di
cessione del credito o sconto in fattura con il cessionario. Non sono previste particolari
formalità per la stipula del contratto; la data di conclusione del contratto di
cessione deve essere indicata nell’apposita sezione del modello di
comunicazione delle opzioni approvato con il Provv. 312528/2021 (Quadro D - dati
dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “Data di
esercizio dell’opzione”);
·
viceversa,
devono essere asseverate le spese fatturate e/o pagate successivamente al
12/11/2021, o per le quali alla medesima data non risulti la stipula del
contratto di cessione.
SUPERBONUS
Visto di conformità per la
dichiarazione dei redditi.
L’art. 1 del D.L. 157/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche
per i casi in cui il Superbonus è utilizzato dal beneficiario direttamente in
detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui
la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la
precompilata oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza
fiscale (vedi Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi).
A
tale proposito la Circolare 16/E/2021 precisa quanto segue:
- il
visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (il
contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del
visto, i documenti giustificativi delle spese e le attestazioni);
- il
contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera
dichiarazione nei casi normativamente previsti (vedi per dettagli il punto
1.1.1 della Circolare 16/E/2021);
- sono
detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto anche nel caso in cui
il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione
dei redditi.
Quanto
all’ambito temporale di applicazione, l’obbligo di apposizione del visto di
conformità, introdotto per la fruizione del Superbonus direttamente nella
dichiarazione dei redditi del contribuente:
- per
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non
commerciali, si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti
a decorrere dal 12/11/2021 (non è pertanto richiesto il visto di conformità per
le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi 2020,
anche se presentata dopo l’11/11/2021);
- anche
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, si applica con
riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12/11/2021, a prescindere dal
periodo di imputazione della spesa.
Criteri per la verifica di
congruità delle spese.
Quanto alle asseverazioni per la congruità della spesa (che per il Superbonus
erano e sono sempre dovute), i criteri sono sostanzialmente i medesimi visti in
precedenza, quindi:
A)
per il Super-Ecobonus, si fa riferimento al D.M. 06/08/2020 (prezzari
individuati dal Decreto o in mancanza analisi prezzi e/o valori indicati
nell’Allegato I del medesimo Decreto - vedi Ecobonus (110 e non), asseverazione
e congruità dei costi: indicazioni pratiche e consigli), nel caso di interventi
con data di inizio lavori a partire dal 06/10/2020, e ai criteri residuali
indicati al successivo punto B), per quelli con data di inizio lavori
antecedente;
B)
per il Super-Sismabonus, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, si
fa riferimento ai criteri previsti dal comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020
(prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome,
listini ufficiali o listini delle locali CCIAA oppure, in difetto, prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).
La
verifica non è necessaria per gli interventi che rientrano nel
“Super-Sismabonus acquisti”.
TABELLA RIEPILOGATIVA
Di
seguito la tabella riepilogativa riportata al punto 1.3 della Circolare
16/E/2021.
Per maggiori dettagli sugli adempimenti dovuti in relazione ai singoli bonus si rinvia a Asseverazioni e visti per i bonus fiscali, riepilogo e modulistica, che reca anche il modello predisposto dall’Area Consulenza di LT per la predisposizione dell’asseverazione di congruità della spesa per interventi diversi dal Superbonus.
AGEVOLAZIONE
|
VISTO
DI CONFORMITÀ |
ATTESTAZIONE
CONGRUITÀ SPESE
|
||
PRIMA
DEL 12/11/2021 |
DOPO
IL 12/11/2021 |
PRIMA
DEL 12/11/2021 |
DOPO
IL 12/11/2021 |
|
SUPERBONUS |
_
|
Utilizzo
in dichiarazione
dei redditi |
Utilizzo
in dichiarazione
dei redditi |
Utilizzo
in dichiarazione
dei redditi |
Cessione
del credito
o Sconto in fattura |
Cessione
del credito
o Sconto in fattura |
Cessione
del credito
o Sconto in fattura |
Cessione
del credito
o Sconto in fattura |
|
ALTRI
BONUS |
_
|
Cessione
del credito
o Sconto in fattura |
(*)
|
Cessione
del credito
o Sconto in fattura |