Bonus Facciate - Contabilizzazione dei lavori in corso

In
ordine ai quesiti proposti, si precisa quanto.
In primo luogo
si chiedeva in che modo l’azienda appaltatrice di lavori da cd. Bonus Facciate
(con compenso anticipato nel 2021 e lavori da concludere nel 2022) debba contabilizzare
in bilancio gli anticipi ricevuti dal cliente entro il 31 dicembre 2021 (10% +
90%) e successivamente i lavori eseguiti nel 2022 e quale sia il regime IVA da
adottare.
In
merito, occorre preliminarmente precisare che finora non risulta sia stato ufficialmente
fornito alcun specifico chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in
relazione alla contabilizzazione degli interventi che danno diritto alla
detrazione di cui all’art.1, co.219-223, legge 160/2019 (cd. “bonus facciate”),
neppure in ordine al caso di specie, in cui la fatturazione integrale
dell’intervento, con relativo pagamento del solo 10% risultante dallo sconto
del 90% praticato, interviene entro il 31 dicembre 2021, mentre l’esecuzione
dei lavori si completerà nel 2022.
Le
valutazioni che seguono, per comodità di lettura, vengono distinte in funzione all’ambito
d’imposta trattata.
CONTABILIZZAZIONE
IN BILANCIO E IMPOSTE DIRETTE
In
assenza di indicazioni di prassi sul tema, dalla sintetica ricostruzione
fornita, è lecito ritenere che, ai fini della tassazione diretta, la
fattispecie possa ricondursi, sotto il profilo della sua valutazione contabile
e fiscale, alla disciplina prevista per i lavori su ordinazione di durata
infrannuale.
Come
noto, infatti, si tratta di lavorazioni, opere, servizi effettuate per conto di
terzi, normalmente derivanti da un contratto di appalto, la cui durata è
inferiore ai 12 mesi, civilisticamente regolate dall’art.2426 co 1, numeri 1 e
11, cod. civ. e fiscalmente normate ai fini delle imposte sui redditi
dall’art.92 del TUIR.
Nello
specifico, in merito alla loro valutazione contabile, il Principio OIC 23
individua due criteri per la rilevazione in bilancio:
·
il
criterio della commessa completata (articolo 2426, n. 1, cod. civ.) con il quale
i lavori sono valutati al costo;
·
il
criterio della percentuale di completamento (articolo 2426, n. 11, cod. civ.),
con il quale i lavori sono valutati in base al corrispettivo contrattuale
maturato con ragionevole certezza, anche se superiore al costo.
Per
le commesse di durata infrannuale, il criterio della percentuale di completamento,
non precluso dalla attuale normativa vigente, trova in ogni caso raramente
riscontro nella prassi contabile e non è previsto dalla vigente normativa fiscale,
che invece rinvia al criterio della commessa completata.
Tale
principio, infatti, trova conferma laddove il citato art. 92, co.6, del TUIR
fissa nella valutazione “a costi specifici” il criterio per la valorizzazione
delle rimanenze finali dei lavori in corso di esecuzione, fatto salvo quanto
specificatamente indicato nel successivo art.93 in tema di opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale (superiore ai 12 mesi) la cui valutazione è
operata in base ai corrispettivi contrattuali (criterio della percentuale di
completamento). In tale ultimo caso, ai fini fiscali, i ricavi e la relativa
tassazione degli utili avverranno negli singoli periodi d’imposta di durata
delle opere, sulla base della percentuale di completamento dei lavori alla fine
del periodo d’imposta.
Con
il criterio della commessa completata, pertanto, i ricavi ed il margine di commessa
vengono riconosciuti solo al completamento della commessa. L’adozione di tale
criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma
non ancora completate, al loro costo di produzione ed il differimento degli importi
fatturati fino al completamento della commessa (consegnato ed accettato dal
committente).
Tali
opere (tra le quali rientrano le opere della presente fattispecie, agevolate
dal cd. bonus facciate), pertanto, parteciperanno alla redazione del bilancio
civilistico e, in base al Principio di derivazione dal Bilancio Civilistico, di
cui all’art.83, del citato DPR 917/1986, anche alla determinazione del reddito
imponibile fiscalmente tramite:
·
la
variazione delle rimanenze (Voce A.3 del Conto economico-cfr. art.2425 cod.
civ.), ai sensi dell’art.92, comma 1, D.P.R. 917/1986, pari alla differenza tra
le rimanenze finali e le esistenze iniziali dell’esercizio in corso. La valutazione, pertanto, ai
fini fiscali avviene “a costi specifici” e non sono necessarie variazioni
fiscali in aumento od in diminuzione del risultato civilistico;
·
i
costi della produzione (Voci B.6, B.7, B.9, B.10 del Conto economico-cfr. art.2425
cod. civ.), imputati al periodo d’imposta in cui sono sostenuti.
Inoltre,
la valutazione contabile di lavori infrannuali prescinde dalle modalità con cui
viene gestita la loro fatturazione, la quale può prevedere scansioni temporali
dettate da esigenze non sempre collegate all’opera concretamente eseguita, come
del resto capita nel caso di lavori agevolabili con il cd. Bonus facciate. In
questi casi, quindi, le somme incassate dall’appaltatore hanno natura di
semplice acconto/anticipo a valere sul corrispettivo globale del lavoro, e
perciò sono contabilizzate fra le passività a titolo di “Acconti” (Voce D.6 del
passività dello stato patrimoniale).
Nella
fattispecie esaminata, seppur trattandosi di una fatturazione integrale del lavoro,
con corrispondente liquidazione integrale del corrispettivo (Cassa per il 10% e
Sconto praticato sul restante 90% dell’importo fatturato), si ritiene
ugualmente che il corrispettivo globale debba intendersi come “Acconto”,
ovverosia come Debiti per anticipi ricevuti dai clienti per servizi non ancora
effettuati.
A
completezza del ragionamento, nel momento in cui i lavori saranno conclusi, si ricorda
quanto affermato dall’OIC nella propria Comunicazione del 3 agosto 2021, nella
quale ha fornito le regole operative di contabilizzazione dei crediti fiscali (sotto
forma di detrazione o credito d’imposta), riconosciuti a fronte di interventi edilizi
per i quali sono applicabili la cessione a terzi e lo sconto in fattura.
Nello
specifico, tra le altre, l’OIC fornisce chiarimenti anche in ordine alla
modalità di contabilizzazione in bilancio dello sconto in fattura concesso
dalla società esecutrice dei lavori al soggetto committente. In particolare,
per la società esecutrice, il ricavo viene iscritto in bilancio in
contropartita ad un credito corrispondente alla somma pari all’ammontare
regolato dal committente con le proprie disponibilità liquide ed il valore di
mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto praticato (laddove
tale valore non sia desumibile, il valore del bonus è esattamente pari all’ammontare
dello sconto). La società esecutrice dei lavori (cessionaria) rileva in bilancio
il credito tributario al costo sostenuto.
Pertanto,
nel caso di specie, al 31 dicembre 2021, si ritiene che a fronte della contabilizzazione
del suddetto debito per anticipi da clienti sarà necessaria la corrispondente
contabilizzazione dell’incasso derivante dal pagamento della quota parte di
corrispettivo e del credito tributario secondo le indicazioni fornite dallo stesso
OIC.
PROFILI IVA
Sotto
il profilo IVA, anche in tal ambito in assenza di indicazioni di prassi sul
tema, si ritiene che sia la fatturazione che il pagamento del corrispettivo
costituiscono i presupposti legittimi per ritenere “effettuata” la prestazione
di servizi resa (ai sensi dei co.3 e 4 dell’art.6 DPR 633/1972), e
conseguentemente esigibile la relativa imposta. Su tale presupposto, pertanto, non
si rilevano particolari criticità in ordine alle modalità di liquidazione e
pagamento dell’imposta, ferma restando la corretta applicazione dell’aliquota
IVA propria dell’intervento realizzato che, per il caso di specie, è pari
all’aliquota del 10%, ferma restando l’applicazione dell’aliquota ordinaria del
22% per le prestazioni professionali rese da terzi.
Nel secondo
quesito si chiedevano precisazioni in relazione agli ultimi aggiornamenti
normativi e di prassi, in caso di lavori da Bonus Facciate per interventi che
proseguono, sulla facciata oggetto di bonus, oltre il limite temporale del 31
dicembre 2021, è possibile pagare tutti i lavori entro il 31 dicembre 2021.
Sul
tema si ritiene fornisca preciso e conclusivo chiarimento la recente CM 16/E
del 1° dicembre 2021, con la quale sono state rese alcune precisazioni
sull’applicazione delle novità contenute nel DL 157/2021 (cd. Decreto
Anti-frodi) che ha introdotto, dal 12 novembre scorso, l’obbligo di visto di
conformità e asseverazione della congruità delle spese anche per l’esercizio
dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura per i bonus
edilizi diversi dai Superbonus 110%.
In
particolare, nella suddetta pronuncia, per i bonus diversi dal Superbonus, ivi compreso
il cd. Bonus facciate, affrontando il tema del nuovo obbligo di asseverazione
della congruità delle spese anche per l’esercizio dell’opzione della cessione
del credito o dello sconto in fattura per detti bonus, l’Amministrazione finanziaria
sostiene che “l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la
cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento
lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che
li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede
tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire
comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento
a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione
economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di
lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi
ad interventi che risultino almeno iniziati.”.
In
altri termini, si ritiene che le operazioni di cessione del credito o sconto
in fattura effettuate entro il 31 dicembre 2021, relative a fatture emesse e
liquidate entro la medesima data (e ovviamente precedenti all’esercizio
dell’opzione), siano correttamente eseguite (nel rispetto di tutti i nuovi
obblighi previsti dal DL 157/2021 in ordine alla suddetta attestazione e al
visto di conformità), ancorché in assenza di un SAL o di una dichiarazione di
fine lavori, purché sia possibile attestare l’avvio dei lavori per i quali si
intende accedere ai bonus.
Tali
indicazioni, a nostro parere, superano in via definitiva ed ufficiale tutti i precedenti
interventi da parte dell’Amministrazione finanziaria che, per i bonus diversi
dai Superbonus, per i quali la normativa stessa non richiede adempimenti così stringenti
come quelli individuati dall’art.119 del DL 34/2021 convertito con modifiche
nella legge 77/2021, ha più volte affermato la possibilità di procedere a cessione
e sconto sul corrispettivo senza dover tenere conto dello stato di avanzamento
dei lavori. Se un intervento agevolato non prevede alcun SAL, l’opzione per
l’una o l’altra soluzione può essere esercitata facendo riferimento
all’effettivo pagamento.
Resta
fermo che gli interventi devono essere effettivamente realizzati.
Per
tutte, si ricorda la posizione espressa dal Sottosegretario MEF Claudio
Durigon, nel corso della risposta all’ Interrogazione n.5-06307 dell’On.Terzoni
lo scorso 23 giugno 2021, in merito alla possibilità di esercitare le opzioni
per la cessione o per lo sconto per i cd. “bonus ordinari” (Ecobonus, Bonus
Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni) in qualsiasi momento, senza
dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Sul punto, si
precisava che l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione
diretta, restava condizionata all’avanzamento dei lavori e alle relative
attestazioni solo per gli interventi agevolati con il Superbonus. Solo nel caso
diverso delle detrazioni ordinarie, per le quali non siano stati previsti SAL,
il contribuente poteva scegliere di optare per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura in qualsiasi momento, facendo riferimento alla data dell’effettivo
pagamento, ferma restando la necessita che gli interventi oggetto dell’agevolazione
fossero effettivamente realizzati.
Con
la richiamata CM 16/E/2021, oltre a ribadire l’irrilevanza dello stato d’avanzamento
dei lavori o della loro dichiarazione di chiusura, l’Agenzia delle entrate
ribadisce la possibilità di procedere a cessione del credito o sconto in
fattura per lavori a cavallo d’anno, purché, nel rispetto di tutti gli
adempimenti previsti (anche alla luce delle novità di cui al DL 157/2021), si
tratti di interventi per cui è possibile dimostrare almeno l’avvio.