IACP E SUPERBONUS: AGEVOLABILI SPESE TECNICHE INTERNE E SPESE DI GARA

Secondo
l’AdE (Interpello 795/2021), sono agevolabili anche le spese sostenute per le attività
tecniche svolte da dipendenti dell’IACP, nonché quelle per le spese di gara,
data l’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto
alla detrazione.
L’Agenzia
delle entrate, con la risposta all’Interpello 795/2021, ha esaminato un quesito
inerente la possibilità di fruire del Superbonus in relazione a spese
riguardanti le attività tecniche svolte da dipendenti dell’IACP, nonché quelle
per le spese correlate alle prestazioni a carico dell'Ente per le funzioni di
Stazione appaltante.
Sull’argomento,
si ricorda che la Circ. Ag. Entrate 22/12/2020, n. 30/E (che a sua volta
richiama la Circolare 24/E/2020 e la Risoluzione 60/E/2020), ha confermato che
sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con
gli interventi che danno diritto alla detrazione (per l’esame di altri casi
specifici vedi anche Sismabonus acquisti, ok asseverazione tardiva in caso di
riclassificazione della zona sismica e Superbonus e spese correlate agli
interventi: necessaria l’attestazione del tecnico).
SUPERBONUS PER PRESTAZIONI
DIPENDENTI IACP
- Con riferimento alla possibilità di ammettere al Superbonus le spese
sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e
validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della
sicurezza, per il collaudo dei lavori, nonché per le modalità di documentazione
delle stesse, anche se svolte da dipendenti dell’IACP, l’Agenzia delle entrate
ha ritenuto che l’agevolazione spetti, a condizione che i costi delle
prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale
siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.
SUPERBONUS PER SPESE DI GARA - In merito invece alla
possibilità di ammettere al Superbonus anche gli “ulteriori” costi correlati
alle prestazioni a carico dell'Ente IACP - che agisce quale Stazione appaltante
ai sensi del D. Leg.vo 50/2016 - in sede di Interpello è stato ritenuto che
tali costi possano essere ammessi alla detrazione, essendo caratterizzati da
un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto
alla detrazione, in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli
interventi stessi.
A
titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese agevolabili in commento
potrebbero essere le seguenti:
- costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto;
- costo delle commissioni e dei seggi di gara;
- costi di pubblicazione bandi ed avvisi.
(Fonte: Legislazione Tecnica)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Risposta%20n.795%20del%2009_11_2021.pdf