BONUS FACCIATE E VISTO DI CONFORMITÀ: LA CHECKLIST DEI COMMERCIALISTI

La
Fondazione nazionale dei Commercialisti ha diffuso la checklist per il rilascio
del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti per fruire del “Bonus Facciate”.
Il
documento è indirizzato ai professionisti che devono rilasciare il visto di conformità
relativamente agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, alla luce
delle ultime novità normative introdotte dal DL 157/2021 (c.d. “Decreto anti-frodi”).
Quest’ultimo
provvedimento, infatti, ha esteso ai bonus edilizi “ordinari” diversi dal
Superbonus (Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate) l’obbligo
di produrre il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese,
in tutti i casi in cui il beneficiario intenda avvalersi delle opzioni per la cessione
del credito o per lo sconto in fattura.
Nella
checklist sul Bonus Facciate tra i documenti relativi alle opzioni da esercitare
prima della fine dei lavori, è inclusa anche l’asseverazione della congruità
delle spese sostenute con allegato il computo metrico. Su questo punto, la
checklist richiama la Circolare 16/E/2021 e specifica che la nuova attestazione
di congruità delle spese deve riferirsi a lavori “almeno iniziati”.
Viene
evidenziato che, per gli interventi sulle facciate che siano influenti anche dal
punto di vista termico avviati dopo il 6 ottobre 2020, nell’asseverazione del tecnico
sulla rispondenza degli interventi effettuati ai relativi requisiti tecnici era
già contenuta l’attestazione della congruità dei costi. Pertanto, in questi
casi, non è necessaria la specifica asseverazione di congruità prevista dal DL
157/2021.
Per
quanto riguarda, invece, i dati relativi all’immobile, si segnala la necessità
di produrre la copia stralcio del PRG da cui si evince che l’immobile oggetto
di lavori ricade nelle zone A o B o a quelle assimilabili in base alla
normativa regionale o ai regolamenti edilizi comunali, e la documentazione
idonea a verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso
pubblico, tale documento può essere sostituito da auna dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà.
Nelle premesse del documento è specificato che la checklist si propone come strumento di supporto non esaustivo dato che, in ultima analisi, spetta sempre al professionista la verifica caso per caso dei dati relativi alla documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti della detrazione.
(Fonte:ANCE)