Ok al Sismabonus acquisti per l’immobile in leasing

Ok al
Sismabonus acquisti per l’immobile in leasing
28
aprile 2022
Riconosciuto
il Sismabonus acquisti nella misura ordinaria all’utilizzatore in leasing di un
immobile commerciale.
Così si
è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.202/E del 20 aprile 2022,
in relazione all’applicabilità del Sismabonus acquisti, nella particolare
ipotesi in cui l’acquirente è una società di leasing, che compra il fabbricato
da un’impresa di costruzioni per concederlo in locazione finanziaria ad un
soggetto terzo che fruirà del bonus fiscale, in presenza delle ulteriori
condizioni di applicabilità dello stesso.
Ad oggi,
infatti, l’agevolazione, nella misura del 75%-85% a seconda del miglioramento
sismico di una o due classi, viene
riconosciuta anche alle imprese in relazione ai rogiti stipulati fino al 31
dicembre 2024, aventi ad oggetto qualsiasi tipologia di unità immobiliari
(anche non abitative), a condizione che le stesse facciano parte di edifici
demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, da imprese di
costruzioni che le cedono entro i 30 mesi successivi all’ultimazione dei lavori
(cfr. l’art.16, co.1-septies, del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni,
nella legge 90/2013).
Nel caso
di specie esaminato dall’Agenzia delle Entrate, la società di leasing acquista
l’immobile, con caratteristiche antisismiche, al prezzo già concordato tra l’utilizzatore
e l’impresa di costruzioni cedente, solo per attribuirlo all’utilizzatore in
locazione finanziaria, il quale assume dall’inizio tutti gli oneri collegati
alla disponibilità dell’unità immobiliare., avendo, altresì, il diritto di
riscattare l’unità immobiliare alla conclusione del contratto, acquisendone la
proprietà.
Inoltre,
nell’ambito della stipula della locazione finanziaria, la società di leasing
concedente dichiara che l’acquisto del fabbricato viene effettuato al solo
scopo di attribuirlo in leasing al soggetto utilizzatore, peraltro al
corrispettivo già concordato fra la stessa società utilizzatrice e l’impresa di
costruzioni cedente.
Tale
schema contrattuale, chiarisce l’Amministrazione finanziaria nella Risposta
n.202/E/2022, può essere assimilato all’ipotesi di acquisto in proprietà
dell’immobile da parte dell’utilizzatore.
In base
a tale ricostruzione, quindi, l’Agenzia delle Entrate riconosce per la prima
volta l’applicabilità del Sismabonus acquisti anche nell’ipotesi in cui la compravendita
viene collegata all’esecuzione di un contratto di leasing, mediante il quale il
soggetto acquirente finanzia l’operazione di acquisto dell’immobile.
In
merito, viene chiarito che, oltre al rogito, anche il contratto di leasing deve
essere concluso entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori e, in ogni caso,
entro i termini di vigenza dell’agevolazione (31 dicembre 2024).
In tal
caso, il beneficio viene riconosciuto in favore della società utilizzatrice
dell’immobile commerciale (e non della società di leasing che ha concluso
l’atto di acquisto dall’impresa di costruzioni) ma lo stesso deve comunque
calcolarsi sul corrispettivo d’acquisto dell’immobile da parte della società di
leasing, assunto entro il limite massimo di 96.000 euro.
(Fonte: ANCE)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Risposta%20n.%20202%20del%2020_04_2022.pdf