Superbonus, novità su cessione del credito e unifamiliari

I
proprietari di “unifamiliari” hanno tempo fino al 30 settembre per effettuare
il 30% dei lavori necessario per accedere al Superbonus in vigore sino a fine
anno, alle banche, invece, viene riconosciuta la possibilità di un’ulteriore
cessione del credito derivante dai bonus edilizi, verso i propri clienti
“professionali”.
Queste
le due importanti novità introdotte, in tema di bonus, dal Decreto legge 50/2022
recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n.114 del 17 maggio 2022 ed in vigore dal 18 maggio 2022.
A ciò si
aggiunge l’aggiornamento delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate che
chiarisce l’esatta portata del divieto di cessioni parziali dei crediti
derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura, comunicati all’Amministrazione
finanziaria dal 1° maggio 2022.
In
particolare, il DL 50/2022, come accennato, modifica nuovamente la disciplina
del Superbonus in tema di termini di vigenza dell’agevolazione per gli
interventi effettuati dalle persone fisiche sulle cd. abitazioni “unifamiliari”
e quella della cessione del credito.
Entrambe
le modifiche vengono apportate dal comma 1 dall’art. 14 che:
- alla
lettera a) modifica il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020,
prorogando al 30 settembre 2022 il termine, in precedenza fissato al 30 giugno
2022, entro cui i proprietari di villette unifamiliari devono aver effettuato
il 30% dei lavori onde poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022.
La norma
precisa anche che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi anche
quelli non agevolati al 110%. Questa possibilità, che consente più agevolmente
di raggiungere il limite imposto dalla norma per l’accesso alla detrazione
potenziata a favore delle persone fisiche, era per altro già contenuta in una
delle FAQ sul Superbonus presenti sul sito dell’Agenzia.
- alla
lettera b) introduce la possibilità per le banche o per le società
appartenenti ad un gruppo bancario di cedere, in ogni momento, il credito
derivante dai bonus edilizi ai propri clienti professionali privati, che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero
con la banca capogruppo, senza che a questi sia consentita un’ulteriore
cessione.
I
clienti professionali sono quelli individuati dalla Consob ai sensi dell’art.
6, comma 2-quinquies del Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria (Dlgs n. 58/1998).
In
particolare trattasi dei: soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o
regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri
quali: banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o
regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e
società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di
tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su
merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio
su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio
di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri
investitori istituzionali; agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che
presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti
dimensionali: totale di bilancio: 20.000.000 EUR; fatturato netto: 40.000.000
EUR; fondi propri: 2.000.000 EUR; gli investitori istituzionali la cui attività
principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Va
precisato che questa disposizione modifica quanto di recente disposto dal DL
17/2022 (legge 34/2022), che interveniva sulla disciplina della cessione del
credito derivante dai bonus edilizi, per consentire solo alle banche di
effettuare una quarta cessione del credito, esclusivamente in relazione ai
crediti per i quali fossero già esauriti i 3 passaggi, e solo verso i propri
correntisti, senza altra possibilità per questi ultimi se non quella di
compensare il credito.
Con la
nuova modifica viene consentito alle banche, in qualunque momento, dunque anche
prima di aver esaurito i 3 passaggi possibili, di effettuare una cessione a
favore dei propri clienti correntisti “professionali”.
La
cessione a questi ultimi, però, blocca i passaggi del credito, che quindi non
può più essere ceduto.
Pertanto,
attualmente, il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai
suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello
sconto praticato in fattura è cedibile:
- 1 prima
volta a soggetti terzi incluse le banche e gli altri intermediari finanziari;
- 2 ulteriori volte solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni
- 1 ulteriore volta (dopo l’acquisizione del credito) solo da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario a favore dei propri correntisti “professionali”, senza facoltà per questi ultimi di ulteriore cessione.
Sempre
su quest’ultimo tema, è intervenuta lo scorso 19 maggio 2022 l’Agenzia delle
Entrate precisando, con una FAQ, l’esatta portata del divieto di cessioni
parziali dei crediti derivanti dalle prime cessioni e sconti in fattura, comunicati
all’amministrazione finanziaria dal 1° maggio 2022 (ai sensi di quanto previsto
dal comma 1-quater dell’articolo 121 del DL 34/2020, introdotto DL 4/2022 cd.
”Sostegni-ter”).
In
particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il divieto di cessione
parziale si riferisce alla singola quota annuale e non impedisce la cessione
delle singole rate per intero.
Di
conseguenza, le cessioni, anche quelle successive alla prima, possono avere ad
oggetto anche solo una, o alcune, delle rate di cui è composto il credito.
Mentre ciascuna rata deve però essere ceduta per intero, anche se in momenti
successivi.
Le
singole rate non cedute possono essere utilizzate in compensazione con F24,
anche in modo frazionato.
A
livello operativo, già in fase di caricamento sulla Piattaforma i crediti
derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti sono suddivisi in rate annuali di
pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento
della spesa. Ogni rata annuale avrà il suo codice univoco che consentirà,
quindi, di tracciarne i vari passaggi.
Per
quanto riguarda le ulteriori disposizioni di interesse contenute nel DL
50/2022, va segnalato anche l’art. 21, che, per il 2022, innalza dal
20% al 50% (nel limite massimo annuale di 1mln di euro) il credito d’imposta
per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni
materiali “Industria 4.0” di cui all’allegato B alla legge 232/2016.
Si
tratta delle spese per software, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi
relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per
la quota imputabile per competenza.
Gli
investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022,
ovvero anche entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
https://www.acen110.it/Images/Blog/2022_05_17%20decreto%20legge%20n.%2050.pdf
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Faq%20del%2019%20Maggio%202022.pdf