Superbonus e bonus ordinari, gli aggiornamenti sulla cessione del credito

Aggiornate
dall’Agenzia delle Entrate le modalità da seguire per la cessione dei crediti
connessi agli interventi edilizi, agevolabili con il Superbonus e con i bonus
edilizi ordinari.
Per le
cessioni del credito comunicate dal 1° maggio 2022, il cessionario deve
indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma cessione crediti”, la scelta
irrevocabile di utilizzo in compensazione, per ciascuna rata annuale.
Così si
legge nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.2022/202205
del 10 giugno 2022, alla luce delle ultime novità introdotte dall’art.28 del DL
4/2022, convertito in legge 25/2022 (cd “Sostegni-ter”) e dall’art.14 del DL
50/2022 (cd. “Aiuti”), in corso di conversione in legge, riguardanti la
disciplina della cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali in edilizia
(Superbonus e bonus ordinari).
In
particolare, con il Provvedimento n.2022/202205, l’Agenzia modifica il
precedente Provvedimento del 3 febbraio scorso, che non era più in linea con la
disciplina applicativa della cessione dei crediti, aggiornandolo in base alle
recenti novità.
In
particolare, l’Amministrazione finanziaria:
–
conferma che il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai
suddetti bonus, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto
praticato in fattura, è cedibile una prima volta a soggetti terzi incluse le
banche e gli altri intermediari finanziari ed altre due volte, solo a banche, intermediari
finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (cd. soggetti
“qualificati”).
Al
riguardo, viene specificato che il primo cessionario può, a propria volta,
cedere il credito ai soggetti “qualificati”, con possibilità per questi ultimi,
di una ulteriore cessione, sempre a favore di altri soggetti qualificati.
Tale
regola si applica se la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto è
comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 in poi.
Vengono,
inoltre, chiarite le modalità relative alla cessione del credito in caso di
opzioni trasmesse entro il 16 febbraio 2022 (cd. regime transitorio);
–
conferma che ai soggetti “qualificati” è sempre consentita la cessione a favore
dei propri clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di
conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza
facoltà di ulteriore cessione.
Per
“clienti professionali privati” s’intendono, ai sensi dell’art. 6, co. 2-quinquies
del Dlgs n. 58/1998, i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o
regolamentati per operare nei mercati finanziari, italiani o esteri, quali:
banche; imprese di investimento; altri istituti finanziari autorizzati o
regolamentati; imprese di assicurazione; organismi di investimento collettivo e
società di gestione di tali organismi; fondi pensione e società di gestione di
tali fondi; negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su
merci; soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio
su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio
di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); altri
investitori istituzionali; agenti di cambio; imprese di grandi dimensioni che
presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
totale di bilancio: 20.000.000 EUR; fatturato netto: 40.000.000 EUR; fondi
propri: 2.000.000 EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale
è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Questa
possibilità sarà operativa a partire dal prossimo 15 luglio, quando verranno
aggiornate le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”; chiarisce che
per le opzioni relative alla cessione del credito, comunicate dal 1° maggio
2022, il cessionario deve indicare in anticipo, tramite la “Piattaforma
cessione crediti”, la scelta, che è irrevocabile, di utilizzo del credito in
compensazione, per ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di
ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;
–
conferma che opera il divieto di cessione parziale per le singole rate annuali
dei crediti d’imposta oggetto di comunicazione all’Agenzia dal 1° maggio 2022.
A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da
indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, sempre
tramite la “Piattaforma cessione crediti”;
–
chiarisce che in caso di errori, le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione
del credito, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite
entro il 5 di aprile. Le comunicazioni sostitutive non possono più essere
annullate o sostituite dopo tale data.
Resta,
in ogni caso, confermata la possibilità di annullamento/sostituzione
dell’opzione entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio.
Infine,
l’Agenzia delle Entrate precisa che, d’ora in avanti, eventuali aggiornamenti
delle istruzioni di compilazione del Modello di opzione saranno pubblicati sul
sito internet della medesima, previa apposita comunicazione.
Per
consentire una lettura sistemica delle disposizioni emanante dall’Agenzia delle
Entrate, si fornisce il testo ricostruito del Provvedimento prot. 35873 del 3
febbraio 2022, che tiene conto delle modifiche apportate dal provvedimento in
commento. Per gli ultimi chiarimenti sulle novità normative, si veda la C.M. 19/E/2022
ed il relativo approfondimento dell’ANCE (ID n.217282 dell’8 giugno 2022).
(Fonte:
ANCE)
https://www.acen110.it/Images/Blog/1%20All%201.pdf
https://www.acen110.it/Images/Blog/Circolare_n_19-E_del_27_maggio_2022.pdf