Superbonus 110%: l’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

Superbonus,
dalle nuove regole sulla cessione del credito, alla proroga a settembre per gli
interventi sulle “unifamiliari”, dal divieto di cessioni parziali del credito,
alla necessità del CCNL in edilizia per i lavori che accedono all’agevolazione.
Queste
sono alcune delle novità contenute nella Guida “Superbonus 110%” aggiornata
dall’Agenzia delle Entrate a giugno 2022. Il vademecum disponibile on line sul
sito dell’Agenzia ripercorre la disciplina dell’agevolazione potenziata,
confermando gli orientamenti e i chiarimenti già contenuti nella Circolare
19/E/22. In particolare, la Guida fa il punto sulla disciplina complessiva del
110%, includendo le recenti novità introdotte dal DL 50/2022, attualmente in
fase di conversione alla Camera (DDL 3614/C).
Pertanto,
viene ricordata la proroga al 30 settembre 2022 del termine, prima fissato al
30 giugno 2022, entro cui i proprietari di villette unifamiliari devono aver effettuato
il 30% dei lavori per poter fruire del Superbonus sino al 31 dicembre 2022, con
la precisazione che nel calcolo del 30% dei lavori possono essere compresi
anche quelli non agevolati al 110%.
Viene,
inoltre, fatto il punto sui limiti alla cessione del credito riepilogando i possibili
passaggi del credito ammessi, dopo la comunicazione della prima cessione.
A tal
riguardo, si ricorda che la disciplina della cessione dei crediti e dello
sconto sul corrispettivo, di cui all’art.121 del DL 34/2020 (legge 77/2020), è
stata più volte modificata in chiave anti-frode, prima con il DL 4/2022 (cd. “Sostegni-Ter
legge 25/2022) poi con il DL 17/2022 (cd. “Decreto Energia” legge 34/2022) e attualmente
con il DL 50/2022 (cd. “Aiuti” in fase di conversione).
In base
a queste modifiche, come riepilogato dalla Guida, il credito d’imposta generato
da interventi agevolati dai bonus “edilizi”, anche quando spettante all’impresa
esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una sola volta a soggetti
terzi, comprese banche ed intermediari finanziari, fatta salva la possibilità di
2 ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari,
società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni. Dal 1° maggio è concessa,
inoltre, la possibilità per le banche o per le società appartenenti ad un gruppo
bancario di cedere, in ogni momento, il credito derivante dai bonus edilizi ai
propri correntisti professionali privati, senza che a questi sia consentita un’ulteriore
cessione.
(Fonte:
ANCE)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Guida%20Superbonus_Giugno%202022.pdf