Bonus barriere architettoniche: ammesse alla detrazione anche le imprese

La
detrazione del 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere
architettoniche spetta anche alle imprese per gli interventi realizzati sui
loro immobili, siano “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Questo è
quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 444/2022 resa ad
una società, proprietaria di alcuni immobili strumentali concessi in locazione,
in procinto di effettuare, su di essi, dei lavori finalizzati la rimozione
delle barriere architettoniche.
Si
ricorda che la detrazione del 75% può essere fruita solo per le spese sostenute
nel 2022, ed è riconosciuta per l’eliminazione delle barriere architettoniche,
entro limiti di spesa differenziati a seconda della tipologia di immobile
(50.000 euro per le unifamiliari; 40.000 euro x n. unità, per edifici fino a 8
unità; 30.000 euro x n. unità, per edifici oltre le 8 unità).
La
richiesta della società deriva dal fatto che l’art. 119 -ter del DL 34/2020 cd.
“Decreto Rilancio”, che disciplina l’incentivo, non individua espressamente i
beneficiari del bonus facendo, invece, riferimento alla tipologia di interventi
che devono essere finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
e riguardare edifici esistenti.
Sul
punto, l’Agenzia precisa che proprio perché la norma non pone alcun vincolo di
natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l’ambito
applicativo dell’agevolazione va inteso in senso ampio. Pertanto ne può fruire
anche la società proprietaria degli immobili oggetto di intervento anche se
tali immobili sono locati. Resta fermo che beneficerà della detrazione il soggetto
(proprietario o conduttore) che avrà sostenuto le relative spese. Viene,
quindi, confermato quanto già chiarito con la CM 23/2022 nella quale è stato
specificato che tra i beneficiari dell’incentivo rientrano le persone fisiche,
compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non
svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra
professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche,
enti, società di persone, società di capitali).
Si
ricorda, poi, che il bonus barriere del 75% si aggiunge alla detrazione già
prevista del 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del
DPR 917/ 1986 (TUIR) e al Superbonus di cui all’art.119, commi 2 e 4, del DL
34/2020 che, però, è ammesso alla detrazione potenziata al 110% solo se
effettuato come intervento “trainato”.
L’incentivo
di cui all’art. 119 -ter sopra citato spetta, inoltre, per gli interventi di
automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari
funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di
sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
(Fonte:
ANCE)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Risposta%20n.%20444%20del%202022.pdf