Superbonus: l’Agenzia delle Entrate rettifica il 110% per le unifamiliari

Per
fruire del 110% sino al 31 dicembre 2022 sulle unifamiliari rileva
esclusivamente l’esecuzione, entro il 30 settembre scorso, del 30% dei lavori,
a prescindere dal pagamento delle relative spese.
Questa
la precisazione dell’Agenzia delle Entrate che rettifica la Circolare n.33/E
del 6 ottobre scorso, a proposito delle modalità applicative del Superbonus per
le unifamiliari (e le villette a schiera), riconosciuto fino al 31 dicembre
2022, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per
almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Sul
punto, l’Agenzia delle Entrate, nella predetta C.M. 33/E/2022, aveva
inizialmente fatto riferimento anche al pagamento, entro il 30 settembre 2022, delle
spese relative al 30% dei lavori, per beneficiare dell’allungamento del termine
di vigenza del “110%” a fine 2022, oltre all’effettiva esecuzione parziale
delle opere.
Trattandosi
di una precisazione non in linea con il dettato normativo, nel proprio commento
alla C.M. 33/E/2022, l’ANCE aveva infatti già evidenziato che il pagamento, al
30 settembre, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori non fosse di per sé necessario:
il requisito essenziale da rispettare era, invece, l’effettiva esecuzione dei
lavori almeno in tale percentuale, a prescindere dal pagamento delle relative
spese.
Con la
rettifica avvenuta lo scorso 7 ottobre, quindi, l’Agenzia delle Entrate rivede
tale aspetto della propria Circolare, precisando, ora, che «...ai fini del raggiungimento
della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo
corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore
letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data
del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento
complessivo» (cfr. Par.7, pag.32).
Alla
luce di tale correzione, l’ANCE trasmette nuovamente sia il testo aggiornato
della C.M. 33/E/2022, sia il proprio Dossier riepilogativo che, si ricorda,
illustra anche gli ulteriori temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate, quali
la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in
presenza di dolo o colpa grave, e la procedura di sanatoria degli errori delle Comunicazioni
di opzione per sconto in fattura/cessione del credito.
(Fonte: ANCE)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Circolare%20n.%2033%20del%2006_10_2022.pdf
https://www.acen110.it/Images/Blog/Ance_Dossier%20riepilogativo_CM%2033-E-2022_07_10_2022.pdf