Cessione del credito oltre i termini di legge: le istruzioni per pagare la sanzione

L’agenzia
delle Entrate fornisce istruzioni per procedere al pagamento della sanzione
connessa alla cd. “remissione in bonis” che consente al beneficiario di bonus
edili “cedibili” di inviare la comunicazione per le opzioni di sconto in
fattura o cessione del credito oltre i termini di legge. Si ricorda che i
termini entro cui comunicare l’opzione per la cessione o per lo sconto sono
fissati in linea generale al 16 marzo dell’anno successivo a quello di
sostenimento delle spese, e che tale termine è stato prorogato:
- al 29
aprile 2022 per i contribuenti persone fisiche, per le sole spese 2021 e per le
rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel
2020;
- al 15
ottobre 2022 esclusivamente per i soggetti IRES e i titolari di P.IVA che sono
tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022
Tuttavia
la CM 33/E/2022, di recente, ha chiarito che è possibile sanare il mancato
invio della comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto, entro
il 30 novembre, avvalendosi della cd “remissione in bonis”, purché:
- sussistano
tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione;
- i
contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio
dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un
accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
- non
siano iniziate attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale che
si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;
- sia
versata la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro, tramite F24,
senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente
disponibili.
Con la
RM 58/E dell’11 ottobre l’Agenzia spiega che il pagamento della sanzione dovrà
essere fatto utilizzando il modello F24 Elementi Identificativi (c.d. Elide),
indicando il codice tributo “8114” istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente
modificato con risoluzione n. 42/2018.
Nel
modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario
o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo
“10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con
riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, l’Agenzia fa presente che
nella sezione “CONTRIBUENTE”:
- nei
campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i
dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come
sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono
indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure,
in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
- nel
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del
fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel
campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a
più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi.
Nella
sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
- nel
campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel
campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel
campo “codice”, il codice tributo 8114;
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
(Fonte: ANCE)
https://www.acen110.it/Images/Blog/AdE_Risoluzione%20n.%2058%20del%2011_10_2022.pdf