Superbonus: codici tributo per le comunicazioni di cessione e sconto dal 1° novembre

Con la
Risoluzione 71/E del 7 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce i codici
tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti
da Superbonus derivanti da cessione del credito o sconto in fattura, oggetto di
comunicazioni inviate all’Ade a partire dal 1°novembre 2022.
La
Risoluzione si è resa necessaria a seguito delle recenti modifiche apportate
alla disciplina della cessione del credito da Superbonus dal DL 176/2022 (cd.
Aiuti-quater) attualmente in fase di conversione in legge.
Infatti,
l’art.9, co.4 del DL Aiuti-quater ha previsto che i crediti derivanti dalle
comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, possono essere
fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4, previo invio di
una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del
cessionario, le cui modalità devono essere definite da un successivo
provvedimento.
Poiché,
quindi, a seguito di queste novità, i crediti oggetto di comunicazioni inviate
all’Agenzia entro il 31 ottobre 2022 possono essere fruiti con una diversa
ripartizione in rate annuali (10 quote), rispetto ai crediti derivanti da
opzioni comunicate a partire dal 1°novembre 2022 (5/4 quote), si è reso
necessario consentine la distinzione, attraverso l’uso di appositi codici
tributo.
Pertanto
per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al
Superbonus oggetto di opzioni di cessione o sconto inviate all’Agenzia delle
Entrate dal 1° novembre 2022, l’Ade istituisce i seguenti codici tributo:
¬ “7708”
denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL
n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
¬ “7718”
denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020
– OPZIONI DAL 01/11/2022”.
Restano confermati i codici tributo istituiti
con le Risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 per
identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre
2022.
La RM 71/E/2022 precisa, inoltre, che in sede
di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente in
via telematica, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”,
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel
campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui
è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato
“AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in
compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere
indicato l’anno di riferimento “2023”.
In fase
di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua
controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati
in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota
disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24 che sarà
comunicato al contribuente interessato.
(Fonte: ANCE)
https://www.acen110.it/Images/Blog/Risoluzione%20AdE%20n.%2071%20del%2007_12_2022.pdf