BONUS FACCIATE
BONUS FACCIATE – art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)
Prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 alla fine del 2021, il Bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici (anche parzialmente visibili) esistenti ubicati nelle zone A o B, come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.
Il bonus non prevede un limite di spesa agevolata (diversamente dagli altri) e può essere oggetto di sconto in fattura e di cessione del credito.

Chi può ottenerlo
I seguenti soggetti che detengano l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, locazione, comodato registrato), al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
- le persone fisiche,
- gli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali,
- le società semplici,
- le associazioni tra professionisti,
- le società di persone
- le società di capitali
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato
Interventi ammessi
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna (manutenzione ordinaria);
- interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali, realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
- altri interventi per il decoro urbano (grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, altane veneziane);
- spese accessorie a tali interventi (acquisto materiali, progettazione, direzione lavori, installazione ponteggi, smaltimento materiale)
- Il rifacimento degli intonaci per una superficie superiore al 10% della disperdente complessiva comporta il rispetto dei limiti di trasmittanza termica previsti dalla normativa energetica esistente. Gli immobili di notevole interesse pubblico sono esclusi dal tale prescrizione solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
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