SISMABONUS ORDINARI

SISMABONUS ORDINARIO su singole unità e su parti condominiali - art. 16 DL n. 63/2013, convertito in legge 3 agosto 2013 n. 90


Durata fino al 31 dicembre 2021

Sismabonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1-2 -3). La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dal 50% all’85%, su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Chi può ottenerlo

I seguenti soggetti che sostengono le spese per l’intervento di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva posseggono, o detengono, l’immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, comodato registrato, usufrutto, locazione o leasing con consenso del proprietario):

  • persone fisiche
  • società di persone
  • imprenditori individuali
  • professionisti
  • società di capitali ed enti
  • familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa).
  • acquirente dell’immobile (oggetto dell’intervento)
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)

Interventi ammessi

interventi di messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici (art.16-bis, co.1, lett. i, del D.P.R. 917/1986), nonché le spese per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica, e gli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria.

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse o comunque richieste dal tipo di intervento, solo se propedeutiche ai lavori agevolati;

le spese per l’acquisto dei materiali;

il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

l’imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;

gli oneri di urbanizzazione;

le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili (solo se propedeutiche ai lavori agevolati).

interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sempreché rientrino nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie e non configurino un intervento di nuova costruzione.

altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

La percentuale di detrazione è stabilita in percentuale delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, con aliquote crescenti: del 50% se con l’intervento non viene conseguito un miglioramento della classe sismica; del 70% se si consegue riduzione di 1 classe di rischio sismico, dell’80% se si consegue riduzione di 2 classi di rischio sismico. Solo per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali detrazione del 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe; detrazione dell’ 85% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

SISMABONUS ACQUISTO case antisismiche– introdotto dall’art. 46-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e potenziato dal Decreto Crescita (estensione anche a case situate in zone a rischio sismico 2 e 3) e dal Decreto Rilancio (aliquota 110% per le persone fisiche)


Durata fino al 31 dicembre 2021 - 30 giugno 2022

L’incentivo consiste nella detrazione d’imposta - pari al 75 o all’85%, a seconda della riduzione del rischio sismico conseguita, rispettivamente pari a una o a due classi, del prezzo riportato nell’atto pubblico di compravendita- per acquisto di case antisismiche o unità immobiliari di diversa destinazione purchè non pertinenza. Possibile soltanto per le persone fisiche usufruire del sismabonus acquisto case antisismiche, con percentuale al 110% grazie al Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio.

Chi può ottenerlo

  • soggetti IRPEF che acquistano l’unità immobiliare antisismica (110%) fino al 30 giugno 2022
  • soggetti IRES che acquistano l’unità immobiliare antisismica (75-85%) fino al 31 dicembre 2021

Interventi ammessi

acquisto di unità immobiliari antisismiche site nei comuni a rischio sismico 1, 2 e 3 se ricorrono le seguenti specifiche condizioni:

  • l’intervento deve essere eseguito dall’impresa di costruzione/ristrutturazione che provvede alla successiva vendita;
  • l’Intervento deve consistere nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, anche con variazione volumetrica, ove consentita da norme urbanistiche;
  • l’acquisto dell’unità immobiliare deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori e comunque ad oggi entro il 30 giugno 2022;

Ristrutturare casa

Registrati ad Acen 110 per

  1. inviare una manifestazione di interesse a effettuare lavori
  2. ricevere documentazione integrativa
  3. inviare quesiti
  4. scoprire se l'intervento rienta nei Superbonus